Approvato Il 5 agosto dal Senato il provvedimento di conversione del DL n. 83
Contiene misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria.
L' aspetto più rilevante attiene alla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari: la proposta di concordato, se non è di continuità aziendale, dovrà soddisfare almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari.
Sempre a tutela dei creditori è inoltre richiesto il parere favorevole della maggioranza degli stessi per poter accedere alla procedura, non essendo più previsto, come in passato, il silenzio-assenso.
Concessa anche ai creditori la possibilità di presentare una proposta di concordato concorrente, nel caso in cui il piano proposto dal debitore non soddisfi almeno il 40% dei crediti chirografari o il 30% nel caso di concordato con continuità aziendale.
Tutta al documentazione del concordato dovrà inoltre essere presentata, periodicamente, al pubblico ministero, al fine di scoraggiare eventuali condotte fraudolente.
Finanziamente più accessibili: se la società ha presentato domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione debiti potrà ottenere un finanziamento per la continuità aziendale; sarà il tribunale a dover decidere entro dieci giorni dal prestito.
Molto importante la previsione secondo cui i curatori dovranno concludere la liquidazione dell’attivo in massimo due anni, e dovranno essere assistiti da società specializzate per la vendita dei beni della procedura.
Novità anche per le procedure esecutive , per evitare speculazioni al ribasso a danno dei creditori e dello stesso debitore.
Le valutazioni del bene da espropriare dovranno infatti essere ricondotte dal giudice a valori di mercato e non ai più bassi valori catastali.
Il giudice dovrà inoltre respingere le offerte inferiori di un quarto al prezzo fissato, e, se le offerte sono inferiori al valore dell’immobile, il giudice potrà accogliere la richiesta di assegnazione del bene formulata dal creditore.
Anche nella vendita con incanto, nel caso in cui il primo tentativo non abbia avuto esito, il giudice potrà nuovamente tentare solo qualora ritenga possibile vendere l’immobile ad un prezzo superiore alla metà del valore di mercato: in mancanza di tale presupposto, invece, potrà assegnare il bene al creditore