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Approvazione del bilancio e relativi adempimenti

  • di Luigi Mondardini

    Una volta che l’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio, lo stesso deve essere presentato in via telematica entro 30 giorni al Registro delle imprese.

    Ovviamente il bilancio va accompagnato dal verbale , dalla relazione sulla gestione  e dall’eventuale relazione dei sindaci e dei revisori .
     
    Bilancio approvato, ma non depositato. Nel caso in cui l’organo amministrativo non provveda al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese scattano le relative sanzioni.
     
    Le sanzioni pecuniarie infatti  colpiscono “chiunque sia tenuto dalla legge agli adempimenti previsti a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio”; si tratta di amministratori, liquidatori e sindaci  e prevedono nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, per ciascun membro del Consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite, e se presenti per ciascun sindaco il pagamento: 
    - da 45,78 a 458,67 euro nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti; 
    -  da 137,33 a 1.376 euro nel caso di ritardi superiori.
     
    I responsabili possono avvalersi dell’istituto dell’oblazione che prevede la riduzione della sanzione da un minimo di 91,56 euro ad un massimo di 274,66 euro versando i relativi importi entro il 60° giorno successivo alla contestazione.
    Il bilancio finale di liquidazione non rientra nella fattispecie in quanto l’art. 2492 c.c., non prevede uno specifico termine per il deposito.
     
    Mancata redazione del bilancio da parte degli amministratori. Gli  amministratori sono tenuti alla redazione del bilancio d’esercizio che deve essere sottoposto (se previsto) all’organo di controllo, e approvato dall’assemblea. La mancata predisposizione del progetto di bilancio non consente di convocare l’assemblea per provvedere all’approvazione di un documento di fatto inesistente. 
     
    La mancata predisposizione del progetto non consente  agli amministratori di convocare l’assemblea per l’approvazione di un documento di fatto inesistente. Da qui sorge la responsabilità ex art. 2631, comma 1.
    Tale situazione viene contemplata dall’art.  2631 c.c., che sanziona in via amministrativa al comma 1: “Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti …” punendoli “… con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni.”
     
    I sindaci, al fine di sottrarsi alle responsabilità derivanti dalla mancata convocazione dell’assemblea, possono provvedere comunque alla convocazione ponendo all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio. Così operando, i sindaci oltre ad evitare le sanzioni previste dall’art. 2631 del c.c., potranno portare all’attenzione dell’assemblea la mancata predisposizione del documento contabile e, posto che non sarà possibile depositare alcunché per via dell’inesistenza del documento, l’assemblea potrà assumere tutte le iniziative del caso compresa la revoca degli amministratori per giusta causa.
     
    Bilancio non approvato dall’assemblea  e non depositato. E’ una situazione che può derivare da una serie diversa di comportamenti. La prima ipotesi si verifica quando in una società non si raggiungano in prima o seconda  convocazione i quorum costitutivi o deliberativi previsti nell’atto costitutivo per l’approvazione del bilancio.
     
    Oppure  a seguito del voto contrario all’approvazione del bilancio da parte dei soci di maggioranza . O ancora quando  la struttura societaria divisa esattamente a metà  impedisce, in caso di dissidi tra i soci, l’approvazione del bilancio.
     
    In caso di mancata approvazione del bilancio d’esercizio, secondo la giurisprudenza,  agli amministratori non è possibile comminare alcuna sanzione e ciò in conseguenza del fatto che l’obbligo di pubblicazione riguarda il bilancio regolarmente approvato; pertanto  non può essere prevista alcuna sanzione all’organo amministrativo che omette di pubblicare un documento inesistente rispetto al quale non ha concorso all’approvazione.
     

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