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Veicoli in comodato ulteriori chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    La riforma della disciplina del Codice della strada ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione alla Motorizzazione.

    Si tratta della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione  quando si verificano eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione   e  della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
     
    L’obbligo in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3.11.2014; è comunque possibile comunicare gli atti stipulati fino a tale data (in particolare per quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014).
     
    Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 300/A/7812/14/106/16  ha fornito una serie di chiarimenti, confermando che, in caso di comodato, l’obbligo di comunicazione scatta soltanto qualora l’atto, “sia esso in forma scritta che orale”, preveda in capo al comodatario un utilizzo del veicolo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
    Nella pratica la prova di tali requisiti non risulta agevole nei contratti di comodato verbali.
     
    L’obbligo in esame è comunque escluso in caso di utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
     
    Sono esonerati dall’obbligo in esame i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
     
    Il Ministero precisa che “in ogni altro caso” (ad esempio, veicolo utilizzato da familiari non conviventi) l’obbligo di comunicazione è comunque subordinato “al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni”.
     
    L’obbligo di comunicazione in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3.11.2014; il MIT conferma che il predetto obbligo di comunicazione  non è retroattivo e trova applicazione unicamente per atti / fatti da cui “discende la disponibilità del veicolo … posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014”.
     
    Considerando che la comunicazione in esame va effettuata entro 30 giorni dall’atto / fatto da cui deriva la disponibilità del veicolo, il Ministero evidenzia che “eventuali sanzioni” saranno applicabili solo a decorrere dal 4.12.2014, decorsi cioè 30 giorni dal 3.11.2014, data di entrata in vigore dell’obbligo.
     
    La violazione dell’obbligo in esame può essere contestata solo all’avente causa (ad esempio, comodatario) e non automaticamente al conducente se i 2 soggetti non coincidono.
    Oggetto della sanzione è “l’omessa comunicazione da parte dell’avente causa all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri”; pertanto al conducente non può essere addebitata alcuna violazione in caso di mancanza a bordo della documentazione attestante l’effettuazione dell’adempimento in esame.
     
     
     

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