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Strumenti protettivi della famiglia: il fondo patrimoniale

  • di Luigi Mondardini

    Introdotto nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia in sostituzione della dote, è disciplinato agli articoli 167 e seguenti del codice civile.

    Con questo istituto è possibile apporre un vincolo di destinazione su alcuni beni e precisamente su immobili, beni mobili registrati e titoli di credito nominativi. La costituzione del fondo può essere effettuata da ciascuno o da ambedue i coniugi ed eventualmente da un terzo mediante un atto pubblico oppure per testamento.
     
    Una volta individuati nell’atto, i beni del fondo patrimoniale diventano vincolati al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
    Il principale vantaggio del fondo e’ la protezione dei beni individuati essendo  espressamente vietato (art. 169 C.C.) “alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale” senza il preventivo consenso dei coniugi stessi.
     
    In altre parole il terzo creditore non potrà autonomamente effettuare una qualsiasi azione forzosa sui beni per recuperare il proprio credito.
     
    Ove fossero presenti figli minori servirà inoltre un’autorizzazione del giudice, “con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente”.
     
    Non si potrà procedere ad esecuzione forzata sui beni iscritti nel fondo e sugli eventuali frutti per tutti quei debiti sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni iscritti nel fondo restano quindi esposti solo di fronte ad obbligazioni che abbiano stretta attinenza con la  famiglia come ad esempio le utenze, le cartelle dell’asporto rifiuti oppure le spese del condominio.
     
    Il fondo patrimoniale viene meno in seguito ad annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che non vi siano figli minori. In tal caso la durata del fondo patrimoniale si protrae fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio cioè  quello più giovane.
     
    Nel caso in cui nel fondo patrimoniale non siano state dettate regole per l’amministrazione del fondo stesso dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio occorrerà rivolgersi al giudice, il quale può disporre, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.
     
    Le ipotesi di cessazione del fondo sono regolamentate delle norme sullo scioglimento della comunione legale.
     
    L’amministrazione ordinaria del fondo è attribuita in forma disgiunta ad entrambi i coniugi mentre quella straordinaria spetta ad entrambi in forma congiunta.
     
    L’atto istitutivo del fondo patrimoniale sconta l’Imposta di registro in misura fissa (Circolare Agenzia Entrate del 30 novembre 2000 n. 221/E), salvo che l’atto di costituzione del fondo non comporti il trasferimento del diritto di proprietà dei beni.
     
    Solitamente infatti il fondo viene costituito dai coniugi già proprietari, ad esempio sull’immobile in proprietà. Si tratta pertanto di apporre semplicemente un vincolo senza andare ad incidere sulla titolarità del bene in parola. Diversamente, in caso di costituzione del fondo patrimoniale per atto di un terzo, o per testamento, si ha un vero e proprio trasferimento di proprietà che sconterà imposta proporzionale.
     
    Il punto più critico sulla “tenuta” del fondo patrimoniale si ha nella tempistica della sua costituzione. La situazione migliore si ha con la famiglia “in bonis”, ossia priva di debiti, poiché in caso di debiti sorti in precedenza i creditori hanno cinque anni di tempo per avvalersi dell’azione revocatoria, ovvero per dimostrare che il fondo è stato creato solo per eludere i creditori .
     

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