Stop alle collaborazioni dal 1 gennaio 2016 e riordino delle tipologie contrattuali.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015 che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in merito ai contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) stabilisce che a partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto.
E’ inoltre previsto che dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto dal 1° gennaio 2016 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.