A decorrere dal 1° gennaio 2015 il saggio degli interessi legali passerà dall’1% allo 0,5%.
Lo prevede l’art.1 del D.M. ministeriale dell’11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.12.2014,che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile fissandolo allo 0,5 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Il MEF aveva già fissato la misura del saggio degli interessi legali all'1 %, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
L’interesse legale è quello a cui far riferimento qualora le parti non convengano tra loro una misura diversa che, se superiore, deve risultare per iscritto; in mancanza gli interessi sono dovuti sulla base del tasso legale approvato dal Ministero.
La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell’1%), a qualsiasi titolo, nei confronti dei creditori.
Ad esempio si applicherà il tasso ridotto in caso di condanne al pagamento di somme di denaro, di rimborsi, di risarcimenti danni, di depositi cauzionali nei rapporti locatizi.
Inoltre conseguenze dirette si avranno sul calcolo della base imponibile per le rendite, le pensioni, le successioni aperte, le donazioni e l'usufrutto.
La riduzione del tasso di interesse legale dall’1% allo 0,5% ha effetti anche fiscali: a partire dal calcolo del ravvedimento operoso, per il pagamento contestuale del dovuto oltre sanzioni ed interessi al tasso legale (D.Lgs. 471/97) per arrivare all’accertamento con adesione (per il perfezionamento dell'adesione è ammesso il pagamento rateale maggiorato degli interessi al tasso legale).
Infine, per i capitali dati a mutuo, il diritto agli interessi si presume nella misura del saggio legale, salvo prova contraria.