Da oggi scattano le nuove regole relative alle compensazioni e all’ utilizzo dei canali telematici.
Con il “Decreto Irpef” ( il D.L. 24 aprile 2014 n. 66) sono state introdotte alcune novità in tema di pagamento con modello F24.
In particolare a decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti con modello F24 potranno essere eseguiti da parte delle persone fisiche secondo una delle seguenti modalità:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, inclusi quindi anche i prodotti di Internet Banking, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, inclusi quindi anche i prodotti di Internet Banking, nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a mille euro.
La Circolare n.27/E del 19.09.2014 ha peraltro previsto una serie di deroghe alla regola generale. E’ infatti data la possibilità di utilizzo del modello cartaceo in taluni specifici casi:
A) F24 precompilati dall’ente impositore - Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento pre-compilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
B) Versamenti rateali in corso - Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
C) Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione - I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
Si ricorda infine che da oggi , con le nuove regole, l’utilizzo del software F24 online o F24 WEB è l’unica modalità utilizzabile per il versamento del modello. Tali software permettono l'addebito solo se c'è corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento.