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Canone speciale RAI

  • di Luigi Mondardini

    In questi giorni vengono recapitate comunicazioni relative al Canone Speciale alla Televisione.

    Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 
     
    Con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero competente ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”; in  sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
     
    Pertanto , ad esempio,  di per sé i personal computer, anche collegati in rete , se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. 
     
    Viceversa , un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come  un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
     
    Il tutto può essere sintetizzato nella tabella che segue:
    a) tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione soggette al canone: Ricevitori TV fissi, portatili, per mezzi mobili; Ricevitori Radio fissi, portatili, per mezzi mobili; terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio /TV (es. cellulare DVB-H); riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (es. lettore mp3 con radio FM integrata).
     
    b) tipologie di apparecchiature adattabili  alla ricezione della radiodiffusione soggette al canone: Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; decoder per la TV digitale terrestre; ricevitore radio/TV satellitare; riproduttore multimediale, dotato di ricevitore  radio/TV senza trasduttori.
     
    c) tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione , non soggette a canone: PC senza sintonizzatore TV; monitor per computer; casse acustiche; videocitofoni.
     
    Chi rientra nelle fattispecie di cui sopra pagherà un canone differenziato a seconda della tipologia di attività esercitata ( si va da 6.789,40 Euro annui per alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100, fino a 203,70 Euro per molteplici attività (studi professionali, negozi.,associazioni, …..)
     
    Chi detiene più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246.
     
    Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI.
     

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