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Niente comunicazione PEC ai fini antiriciclaggio

  • di Luigi Mondardini

    L’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo.

    Ciò è possibile se  l'indirizzo PEC è già presente nell'indice Ini-Pec

    Il provvedimento congiunto Entrate-Guardia di Finanza dell’8 agosto scorso inerente alla normativa sull’antiriciclaggio, ha previsto l’utilizzo della Pec per le richieste di informazioni e relative risposte che intercorrono tra contribuenti e uffici fiscali e/o militari della Guardia di Finanza relativamente alle operazioni intercorse con l’estero.

    A tal fine, gli intermediari finanziari (articolo 11 del Dlgs 231/2007), i professionisti, i revisori contabili e gli altri contribuenti (articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto), sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline.

    Con la Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014, le Entrate hanno precisato che se la Pec è già disponibile nell'INI-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei professionisti, viene meno l’obbligo di comunicarla all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre.

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