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Nuovi obblighi dal 3 novembre per le auto in comodato.

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta della concessione in uso delle auto ai familiari, dipendenti, amministratori e soci.

    La legge 120/2010 aveva introdotto modificazioni all`articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada,  prevedendo  espressamente che  se il veicolo viene concesso in disponibilita` ad altro soggetto, diverso dall`intestatario della carta di circolazione, per un periodo superiore a 30 giorni (esempio: dipendenti, amministratori, soci etc.) viene istituito l`obbligo di comunicare i dati relativi al diverso soggetto (cioe` il dipendente o l`amministratore).
     
    In pratica in tutte le ipotesi di uso del veicolo da parte di un soggetto diverso dell`intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni e' obbligatoria la predetta comunicazione.
     
    L’attuazione delle disposizioni in oggetto e' stata rinviata  sino all`aggiornamento delle procedure informatiche che avrebbero consentito l`inserimento dei dati nell`Archivio Nazionale dei Veicoli. La circolare 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha quindi dato  attuazione alle disposizioni di cui sopra.
     
    L`obbligo si riferisce alla comunicazione del nominativo del dipendente, amministratore, socio, comodatario, comunque altro soggetto diverso dall`intestatario, cui e' concessa la disponibilita' del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. 
     
    Nel paragrafo E.1.1. della Circolare, relativo al comodato di veicoli aziendali, viene indicata unicamente la fattispecie relativa al "comodato d`uso gratuito ai propri dipendenti", senza che vengano citati amministratori, procuratori, soci etc. di societa'.
     
    In effetti ciò  appare in contrasto con lo scopo  che si prefigge il comma 4 bis dell`art. 94 del Codice della Strada , così  da indurre a ritenere che le disposizioni si applichino anche a tali casi, anche se non esplicitamente indicati. 
     
    L`obbligo non sussiste qualora il veicolo sia utilizzato da un familiare convivente dell`intestatario  come nel caso del  padre che  concede un veicolo in comodato al figlio convivente.
     
    Nel caso di comodato l`obbligo di effettuare la comunicazione e' posto a carico del comodatario (di colui che utilizza il veicolo allegando dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorieta' del proprietario del veicolo), con versamento della somma di euro 16,00= per bolli e versamento di euro 9,00= per diritti di motorizzazione. 
     
    L`obbligo può  anche essere assolto dal proprietario del veicolo su delega dell`utilizzatore.
     
    La decorrenza .L’adempimento scatta per gli  atti posti in essere dal 3 novembre 2014 ; per quelli precedenti si può procedere volontariamente alla comunicazione di cui sopra e, nel caso non venga inoltrata, non sono applicabili le sanzioni.
     
    Per le auto concesse in uso prima del 3 novembre 2014 non sussistono obblighi; tuttavia  in mancanza di una scrittura di comodato avente data certa (es. timbro postale) potrebbe risultare difficilmente opponibile una prova circa la decorrenza del comodato o della concessione in uso.
     
    Qualora cessi il comodato e, comunque, l`uso da parte del soggetto diverso dal proprietario, occorrerà  procedere a nuova comunicazione.
     
    Le Sanzioni previste comprendono €. 705,00=  oltre al ritiro della carta di circolazione.
     

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