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POS per i professionisti dal 30.06.2014: un obbligo senza sanzione

  • di Luigi Mondardini

    Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 € tutte le imprese e i professionisti, devono essere muniti del POS.

    In altri termini - a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente-  dovranno dare la possibilità ai loro clienti di pagare tramite Pos; tuttavia nessuna  sanzione  è ancora prevista per gli inadempienti.

    Il c.d. "Decreto Crescita bis" aveva previsto, a decorrere da 1° gennaio 2014, l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

    Il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014  aveva stabilito che dal 28.03.02014 l'obbligo di accettare pagamenti in contanti sarebbe dovuto scattare per importi superiori a 30 Euro, effettuati nei confronti di commercianti, prestatori di servizi e studi professionali, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizio.

    In sede di prima applicazione e solo fino al 30.06.2014, l'obbligo interessava solo i soggetti con fatturato superiore a 200.000 Euro. Un  altro decreto, da emanarsi entro il 26.06.2014, doveva fissare nuovi limiti e nuovi importi per il periodo successivo al 30.06.2014.

    Con la conversione in legge del "Decreto Milleproroghe" , veniva posticipato al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo in esame, vanificando peraltro  i limiti imposti dal decreto del 24.01.2014, con la conseguenza che dal 30.6.2014 l’obbligo di attivazione del POS riguarderebbe i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali, a prescindere dal fatturato realizzato.

    Sulla questione del POS non sono mancate critiche da parte degli operatori, che lamentano un costo troppo oneroso per l'installazione del POS.

    Secondo il CNF (Consiglio nazionale forense) , qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

    Questa posizione è  stata fatta propria  anche dal Mef, che in risposta ad una interrogazione parlamentare ha ribadito che “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica.

     

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