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La comunicazione alla Motorizzazione per i veicoli in comodato

  • di Luigi Mondardini

    Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito al comodato di veicoli.

    Si tratta della disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.

    La predetta disposizione è  in vigore già dal 2012, ma  era rimasta sospesa  a causa della mancata realizzazione delle relative procedure informatiche.

    Con la recente Circolare, il Ministero ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.

    Si ricorda che con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada.

    In particolare viene disposto che “ … gli atti ... da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione … al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.

    La norma in esame prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:  dell’intestatario della carta di circolazione;  della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

    Dunque  in caso di detenzione non abituale (superiore a 30 giorni) di un veicolo di proprietà di terzi, scatta l’obbligo in capo all’“avente causa” di comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione.

    È comunque possibile, previa delega scritta da parte dell’avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli allegati A/1 (persone fisiche) e A/2 (persone giuridiche) alla citata Circolare n. 15513.

    Sono legittimati a concedere veicoli in comodato a terzi il proprietario, locatario (per il leasing), usufruttuario e l’acquirente nelle ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio.

    Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 precisa che  sono esonerati dall’obbligo  i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;  i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

    Tra le situazioni più ricorrenti vi è la fattispecie di utilizzo, per un periodo superiore a 30 giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell’erede nelle more della successione.

    In tal caso il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura “Intestazione temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.

    La norma interessa in particolare i “veicoli aziendali”  concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni. Anche se il  riferimento ai “dipendenti”  potrebbe far pensare che l’adempimento in esame non interessi i soci / amministratori / collaboratori, si ritiene che in virtù della  ratio della norma ( identificazione del conducente),  l’obbligo riguardi anche tali soggetti.

    Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante , su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;  € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.

    In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa.

    A fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute.

    L’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.

    In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l’apposito modello allegato B/2 alla citata Circolare n. 15513.

    Il Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014. Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che  è comunque possibile comunicarli e  l’eventuale omissione non è sanzionabile

    La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e  con il ritiro della carta di circolazione.

     

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