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La comunicazione del veicolo in comodato, quando e’ obbligatoria.

  • di Luigi Mondardini

    Adempimento conseguente alla riforma del Codice della strada.

    L’obbligo in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3.11.2014 e il mancato adempimento comporta una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione. “la ratio della previsione … è da ricercare nella esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli”.
     
    E’ previsto che in determinati “casi”  sussista   l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni  dell’intestatario della carta di circolazione e  della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
     
    Relativamente alla suddetta disciplina il Ministero ha fornito i “primi” chiarimenti con la Circolare 10.7.2014, n. 15513   e  con la recente Circolare 27.10.2014, n. 23743 .Sono stati specificati una serie di ulteriori aspetti  di seguito esaminati.
     
    Il presupposto. In caso di detenzione non abituale superiore a 30 giorni di un veicolo di proprietà di terzi, scatta l’obbligo in capo all’“avente causa” (comodatario, locatario, erede, ecc.) di comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione. In particolare è stato precisato nella Circolare n. 23743 che lo stesso va computato in giorni “naturali e consecutivi” non rilevando il fatto che  si esaurisca nell’arco di un anno,  si protragga a cavallo di 2 o più anni successivi. 
     
    È inoltre chiarito che la comunicazione non è richiesta se a favore del medesimo intestatario  sia disposta una proroga, di durata inferiore o pari a 30 giorni, della scadenza dell’atto che ha dato luogo all’annotazione in esame, oppure  sia stipulato un nuovo atto (ad esempio, nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza di quello precedente) di durata inferiore o pari a 30 giorni, che legittima il predetto soggetto all’utilizzo del medesimo veicolo.
     
    La comunicazione va effettuata entro 30 giorni, “naturali e consecutivi”, decorrenti da momenti differenziati a seconda della fattispecie da cui dipende l’obbligo in esame. Entro il medesimo termine di 30 giorni vanno comunicate anche la proroga o la cessazione anticipata delle predette situazioni. In tal caso il termine decorre dalla data in cui la proroga è stata disposta;  si è verificata la cessazione anticipata.
     
    Stante quale presupposto dell’annotazione dell’intestazione temporanea “l’uso esclusivo e personale del veicolo”, si  esclude che un medesimo veicolo possa essere intestato contemporaneamente, in via temporanea, a nome di 2 o più utilizzatori.
     
    Con riguardo all’obbligo di comunicazione in esame è possibile che lo stesso sia adempiuto dall’intestatario del veicolo, previa delega scritta da parte dell’avente causa.
     
    I veicoli aziendali.     In merito  all’ipotesi  relativa ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati),  detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio,  concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni, vengono forniti chiarimenti.
     
    In particolare, poiché  il comodato è  un contratto a titolo gratuito, la Circolare n. 23743 chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa “ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo”. Di conseguenza l’obbligo di comunicazione è escluso:
     
    - in presenza di veicoli in disponibilità  a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
     
    - in caso di uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo;
     
    - nell’ipotesi di utilizzo da parte di più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.
     
    Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli  concessi in comodato:
     
    - a soci / amministratori / collaboratori dell’azienda;
     
    - intestati all’imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell’impresa. In tal caso il relativo comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
     
    - concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.
     
    Resta in ogni caso esclusa l’annotazione dei subcomodati.
     
    Intestatario deceduto. Dopo aver evidenziato che l’intestazione temporanea del veicolo del de cuius non configura accettazione tacita di eredità in quanto lo scopo perseguito con l’introduzione dell’adempimento in esame è quello di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, il Ministero conferma l’obbligo per il soggetto utilizzatore di richiedere il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà  essere apposta la “nuova” dicitura “Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione.
     

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