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Fisco e contribuente deceduto.

  • di Luigi Mondardini

    Circolare 29/E del 7 agosto 2015. Nessuna penale anche per ritardi e violazioni del defunto

    Non passano agli eredi le sanzioni dovute dal de cuius anche se il contribuente è deceduto nel corso di un piano rateale di pagamento non ancora concluso, stabilito in base a un istituto definitorio dell’accertamento o deflativo del contenzioso.

    Gli esempi possono essere l’acquiescenza o l’accertamento con adesione, nel primo caso, oppure, per quanto riguarda la seconda ipotesi, il reclamo-mediazione e la conciliazione giudiziale
     
    L’Agenzia delle Entrate chiarisce ogni dubbio in materia e precisa che il principio generale dell’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie (articolo 8, Dlgs 472/1997) mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui il defunto abbia lasciato quote da versare connesse alle definizioni sopra richiamate.

    Si tratta di un principio, peraltro, confermato più volte dalla Corte di cassazione, secondo cui la trasmissibilità vale soto per “le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre” (Cassazione, sentenza 12754/2014).

    Non ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni.


    Gli uffici, quindi, non devono rivolgersi ai parenti per riscuotere le somme irrogate al defunto in relazione agli inadempimenti da lui commessi.

    Viceversa, gli eredi dovranno pagare le sanzioni dovute per le rate non versate nei termini dopo la morte del congiunto.

    La ratio può ritenersi valida anche per le sanzioni dovute in base a un accertamento divenuto definito a seguito di uno degli istituti definitori della pretesa tributaria; il riferimento è, ad esempio, all’accertamento con adesione del contribuente previsto dal Dlgs 218/1997.

    La morte del contribuente, in poche parole,mette fine alle penalità lui irrogate.

    Del resto, leggiamo nella circolare, si tratta di una soluzione che evita disparità tra contribuenti: gli eredi, infatti, a differenza del defunto, di fronte alla pretesa tributaria del Fisco, avrebbero potuto scegliere di imbarcarsi in un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

    Il ragionamento è trasferibile anche agli istituti deflativi del contenzioso previsti dal Dlgs 546/1992.
     
    In definitiva, gli uffici, una volta saputo del decesso del contribuente
    devono determinare e comunicare alle parti interessate gli importi delle nuove rate al netto delle sanzioni irrogate al defunto. Nulla in contrario, comunque, al pagamento, da parte degli eredi, del debito tributario in un’unica soluzione.

     

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