> >

Sospensione feriale più corta, termini processuali cambiati

  • di Luigi Mondardini

    I termini processuali vengono sospesi dal 1° al 31 agosto e non più fino al 15 settembre.

    La modifica del periodo è stata modificata a seguito del D.L. 132/2014, prevedendosi che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sia sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno per riprendere  va decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
     
    Il periodo di sospensione, quindi, comprende 31 giorni di cui i contribuenti e gli uffici dovranno tenere conto .
    Si tratta della presentazione di ricorsi e appelli,  deposito di atti, documenti e memorie, poiché la c.d. sospensione “feriale” si applica anche nel contenzioso tributario. 
     
    In pratica: 
    - quando il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione, cioè al 1° settembre. Se invece, il termine ha già avuto inizio  anteriormente all’1 agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale, per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre. 
     
    Pertanto tutti i termini processuali riprendono a decorrere dal 1° settembre, se hanno avuto inizio e non sono maturati anteriormente al 1° agosto, ovvero iniziano a decorrere dal 1° settembre quando dovrebbero iniziare durante il periodo feriale, che non può essere computato .
     
    Se ad esempio un avviso di accertamento è stato  notificato anteriormente al 1° agosto, il termine di 60 giorni, previsto per l’impugnazione  inizia a decorrere dalla data di notifica (ad esempio, 15 luglio), si sospende per il periodo dall’1 al 31 agosto (pari a 31 giorni), ricomincia a decorrere dal 1° settembre.
    Quindi si dovranno conteggiare: 15 giorni dal 15 fino al 31 luglio + 31 giorni di sospensione feriale + altri 45 giorni dal 1 settembre, giungendo così al 15 ottobre 
     
    Se l’avviso di accertamento è notificato nel termine di sospensione feriale, ossia dal 1° al 31 agosto, il termine di 60 giorni per l’impugnazione inizia a decorrere dal 1° settembre. 
     
    La sospensione interessa anche i termini per impugnare le sentenze, quelli per la costituzione in appello e quelli per la proposizione di controricorso in Cassazione. 
     
    La sospensione feriale, infine, si applica ai termini per la riassunzione del giudizio e alla procedura di reclamo/mediazione disciplinata dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/92. Infatti, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2014, al computo dei 90 giorni, previsti per la procedura di mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link