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Unico 2015: la proroga

  • di Luigi Mondardini

    Disposta anche per il 2015, la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015.

    Ivi compresa l’IVA in caso di dichiarazione unificata.
    Lo slittamento dei termini di versamento è previsto a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dagli studi stessi.
     
    Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
     
    La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfetariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
     
    La proroga trova applicazione per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16.6.2015 e, di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2014 e dell’acconto 2015 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:  addizionali IRPEF;  saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;  contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);  imposta sostitutiva regime nuove iniziative e regime dei minimi;  cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE; dovute da soggetti che fruiscono della proroga.
     
    Riepilogo:
     
    - persone fisiche e società di persone non interessate dalla proroga: entro il 16.6. oppure entro il 16.7 + 0,40% ; interessate dalla proroga: entro il 6/7 oppure entro il 28/8 + 0,40%
     
    - società di capitali  interessate dalla proroga e con termine ordinario il 16/6 entro il 6/7 ovvero entro il 20/8 + 0,40%; non interessate dalla proroga o con termine ordinario diverso dal 16.6: entro il giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta ( + 0,40% per versamento entro il 30° giorno successivo); entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se rinvio di 180 giorni)  ( + 0,40% per versamento entro il 30° giorno successivo).
     
      
     

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