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Accertamento: valore di cessione (Registro e Imposte Dirette)

  • di Luigi Mondardini

    La questione è stata ora risolta definitivamente dal punto di vista normativo.

    Si tratta della tematica relativa al valore di cessione definito ai fini dell’imposta di registro come presunzione di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
     
    All’interno del Decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese, infatti, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato inserita  una norma interpretativa che prevede  che per le cessioni di immobili e di azienda, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, non è possibile presumere un corrispettivo maggiore di quello dichiarato sul solo presupposto del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro. 
     
    Il valore dichiarato o accertato ai fini del registro,  non potrà più rappresentare da solo un elemento sufficiente per giustificare un accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap in contrasto con le risultanze contabili, ma potrà costituire uno degli elementi su cui basare l’accertamento solo in presenza di ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
     
    Sulla questione recentemente la  Corte di Cassazione era tornata con la  sentenza n. 16254 del 31.07.2015. 
     
    I giudici d'appello avevano sostenuto che il valore concordemente definito in adesione, sia pure con riguardo ad altri tributi, può essere assunto come riferimento presuntivo del prezzo di vendita di terreni edificabili.
     
    La Cassazione riteneva  che l'Amministrazione finanziaria potesse  procedere, in via induttiva, all'accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro ed oggetto di adesione da parte del medesimo contribuente. 
    In questi casi l’ onere probatorio spetta al contribuente  superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore definito ai fini dell’imposta di registro, dimostrando di avere, in concreto, venduto a prezzo inferiore. 
    Anche se si sta parlando di tributi diversi l'accertamento dei tributi si fonda sempre su di un presupposto valutativo comune, identificabile nel valore già definitivamente accertato per il trasferimento del bene. 
     
     
     

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