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Novità : proroga volontary disclosure, regole redditometro,abuso del diritto

  • di Luigi Mondardini

    Proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2015, del termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

    Si tratta della regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero (voluntary disclosure).

    L’integrazione dell’istanza e la documentazione, invece, potranno essere presentate entro il 30 dicembre 2015.

    La proroga viene incontro alle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, dovute anche al fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri.

    Anche coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbiano già presentato l’istanza, potranno produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. Il Decreto legge unifica, inoltre, il termine di conclusione delle procedure di rientro dei capitali, per tutti gli anni coinvolti, al 31 dicembre 2016.

    Il decreto legge introduce un’altra novità : l’inapplicabilità delle sanzioni in materia di antiriciclaggio previste dalla Legge n. 231/2007 per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, evidentemente per incentivare il più possibile le operazioni di rientro.

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 16 settembre 2015 che stabilisce le regole per l’applicazione del nuovo redditometro per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

    Escono di scena le stime delle spese che erano state basate sui dati Istat, sulle quali si erano registrate molte polemiche.

    Viene, poi, precisato che in presenza di informazioni afferenti a spese effettive in Anagrafe tributaria relative a elementi certi, il dato presente in Anagrafe tributaria si considera comunque prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente. Infine, la quota risparmio formatasi nell’anno rileva al netto della quota non utilizzata per consumi e investimenti.

    Da giovedì 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sull’abuso del diritto previste dal D.Lgs. n. 128/2015 in attuazione della Delega fiscale.

    Da tale data l’elusione fiscale non avrà più rilevanza penale in quanto diventano efficaci le disposizioni del nuovo articolo 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), che ha introdotto la nuova definizione ed il connesso regime dell’abuso del diritto, al cui comma 13 si prevede espressamente che «le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie».

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