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Approvato il decreto di riforma sulle sanzioni amministrative.

  • di Luigi Mondardini

    L’entrata in vigore è stata rinviata al prossimo primo gennaio 2017.

    Sono state modificate le sanzioni in tema di omessa e infedele dichiarazione. 
     
    Omessa dichiarazione (art. 1 D.Lgs. n. 471/97): 
     
    - Oggi la sanzione va dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 258. Se non sono dovute imposte la sanzione varia da € 258 a 1.032 (2.065 per l’Iva). 
     
    - Il Ravvedimento operoso è possibile solo con presentazione della dichiarazione nei 90 giorni e con il pagamento della sanzione ridotta pari a € 25,00.
     
    Con le modifiche appena varate :
     
    - in caso di presentazione del modello entro il termine per quello dell’anno successivo, a patto che non siano formalmente iniziati atti o verifiche fiscali, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta con un minimo di € 200. 
     
    - Se non sono dovute imposte la sanzione è fissa e varia da € 150 a € 500 (1.000 per l’iva). 
     
    - Si conferma invece la sanzione dal 120% al 240% (anche ai fini Irap) se il modello non viene presentato entro il periodo successivo.
     
    - In caso di imposte non dovute si applica la sanzione in misura fissa da € 250 a € 1.000 (2.000 per Iva) raddoppiabile solo per i titolari di P.Iva.
     
    È sempre possibile procedere con il ravvedimento operoso con la presentazione della dichiarazione nei 90 giorni e con il pagamento della sanzione ridotta pari a € 25,00. 
     
     
    Dichiarazione infedele (art. 5 D.Lgs. n. 471/97):
     
    - attualmente si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato se con reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante. 
     
    Con le modifiche :
     
    - viene abbassata la soglia della sanzione ordinaria che passa dal 90 al 180% dell’imposta. 
     
    - Le Sanzioni possono venire ulteriormente ridotte a 1/3 (quindi passano dal 30% al 60%) se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro e quando l’infedeltà deriva da errori di competenza (errata imputazione a periodo). 
     
     
     
     
     
     

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