> >

Il reato di dichiarazione “infedele”

  • di Luigi Mondardini

    E’ disciplinato dall’ art. 4 del DLgs. 74/2000, oggi allegerito con il Dlgs. 24.9.2015 n. 158.

    L’illecito è oggi così articolato: “Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la re¬clu¬sione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore ag¬giun¬to, in¬dica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un am¬montare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiun¬ta¬mente:
     
    a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cen¬to¬cin¬quantamila;
     
    b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante in¬di¬cazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare com¬ples¬sivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni”.
     
    Sono state innalzate le  soglie di punibilità.
    In particolare:
    da un lato, la soglia di punibilità correlata all’imposta evasa viene portata da 50.000,00 a 150.000,00 euro;
    dall’altro, la soglia del valore degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche me¬diante in¬di¬cazione di elementi passivi inesistenti, viene innalzata da due a tre milioni di euro.
     
    Vengono, inoltre, inseriti due nuovi commi:
    il co. 1-bis, secondo cui, ai fini dell’applicazione della fattispecie, non si tiene con¬to della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o pas¬sivi oggettivamente esi¬stenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati so¬¬¬no stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rile¬van¬te ai fini fiscali, della violazione dei criteri di de¬terminazione dell’esercizio di com¬pe¬tenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;
    il co. 1-ter, secondo cui, “fuori dei casi” di cui sopra, non danno luogo a fatti pu¬nibili le valu¬tazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura infe¬rio¬re al 10% da quelle cor¬rette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal co. 1 lett. a) e b).
     
    Eementi passivi fittizi/inesistenti. Il termine “fittizio”, presente nella precedente fattispecie di dichiarazione infedele, viene sostituito da “inesistente” (intervento che invece non è stato operato anche con riguardo agli artt. 2 e 3).
     
    Tale precisazione pone fine ad un annoso dibattito che vedeva contrapposte due inter¬pre¬tazioni sul¬la definizione di elementi passivi “fittizi”: quella secondo cui, sostan¬zial¬men¬te, sarebbero stati tali tutti i costi ripresi a tassazione e quella secondo cui ci si do¬veva riferire solo a quei costi rap¬presentanti una situazione fattuale artefatta che non trovava riscontro nella realtà.
     
    La fattispecie di dichiarazione infedele, infine, figura tra quelle per le quali è prevista una causa di non punibilità.
     
    Infatti non saranno punibili i reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichia¬ra¬zione (art. 5) “se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della pre¬sen¬tazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione rela¬tiva al periodo d’imposta suc¬cessivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano in¬tervenuti prima che l’autore del re¬ato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link