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Società cessate: sopravvivenza quinquennale, applicabilità

  • di Luigi Mondardini

    Per la Cassazione la disposizione non è retroattiva.

    La disposizione che prevede la sopravvivenza quinquennale delle società cessate, ai soli fini dell’accertamento e della riscossione delle imposte, non può essere applicata retroattivamente, ovvero prima dell’entrata in vigore della norma, il 13 dicembre 2014.

    Lo dice la  Cassazione, con la sentenza n. 18385/2015,  bocciando la tesi contraria dell’Agenzia delle Entrate.

    L’art. 28, comma 4 del DLgs. n. 175/2014) prevede che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    L’Agenzia delle Entrate, con due suoi documenti di prassi, ha precisato che, trattandosi di norma procedurale , la stessa si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del DLgs. n. 175/2014, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge .

    La Cassazione  smentisce la tesi dell’Amministrazione finanziaria.

    I giudici di legittimità hanno stabilito, con la sentenza n. 6743/2015, che non può essere sostenuta la tesi per cui la norma in oggetto  avrebbe natura procedimentale, bensì  sostanziale, poiché incide sulla capacità dell’ente cancellato dal Registro Imprese.

    La Suprema Corte ha ribadito che il comma 4 dell’art. 28 del DLgs. n. 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal Registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).

    Non resta pertanto  che attendere un nuovo possibile intervento del Fisco, che riallineai la posizione dell’Amministrazione finanziaria all’univoca  interpretazione giurisprudenziale e dottrinale.

     

     

     

     

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