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Il controllo sui conti correnti bancari

  • di Luigi Mondardini

    L’articolo 11 del Decreto Legge 201/2011 prevede che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare al fisco con cadenza annuale le movimentazioni intrattenute con i loro clienti.

     Pertanto tutti gli operatori finanziari (le banche, le Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, …..) sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate non soltanto l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “fuori conto”, ma anche le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti.In tal modo l’Amministrazione Finanziaria  avrà un’arma in più per scoprire le posizioni fiscali ritenute sospette o a rischio.

    Le situazioni anomale per il fisco sono facilmente individuabili: ad esempio prelevamenti e versamenti di elevato importo non giustificati, ingenti spese sostenute o elevati scostamenti tra saldi iniziali e saldi finali in soggetti che hanno dichiarato un reddito esiguo. Ma anche situazioni opposte tipo conti correnti bancari a secco a fronte di elevati redditi dichiarati dai soggetti “spiati”.

    Ma che cosa si comunica? Vanno trasmessi i saldi iniziali e finali dei conti correnti, il numero di accessi effettuati presso le cassette di sicurezza e gli importi degli acquisti effettuati con carte di credito o carte di debito.

    In particolare:

    • i dati che identificano il rapporto intrapreso con l’operatore finanziario;
    • il saldo iniziale al 1° gennaio e quello finale al 31 dicembre dell’anno cui è riferita la comunicazione;
    • il saldo iniziale alla data di apertura del conto corrente per i rapporti accesi nel corso dell’anno;
    • il saldo finale alla data di chiusura del conto corrente per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
    • i dati relativi alle distinte movimentazioni “dare” e “avere” per ogni tipologia di rapporto evidenziati su base annua.

    Si ricorda che tra i rapporti finanziari da comunicare  al fisco sono compresi anche quelli rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina concernente gli scudi fiscali effettuati dai contribuenti. Quindi sono oggetto di invio anche i cosiddetti conti scudati, con le relative informazioni che evidenziano i saldi e i totali dare e avere del periodo.

    Il 31 ottobre 2013 e’ scaduto il primo termine per gli operatori finanziari per  comunicare i rapporti relativi all’anno 2011; entro la scadenza del 31 marzo 2014 verranno comunicati quelli relativi all’anno 2012. A regime invece la comunicazione andrà effettuata entro il 20 aprile di ogni anno.

    Si chiama SID (sistema di interscambio dati) il nuovo canale di comunicazione attraverso cui gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria le informazioni inerenti i rapporti intrattenuti con i propri clienti.

    Le  informazioni che entreranno in  possesso del fisco potranno essere usate per supportare  accertamenti basati sul redditometro, ma anche per la costruzione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione 

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