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Adesione all’accertamento: vantaggi e limiti

  • di Luigi Mondardini

    La definizione in adesione di un accertamento comporta alcuni benefici per il contribuente.

    Mediante l’accertamento con adesione  si avvia una fase  durante la quale il contribuente ha la possibilità di fornire elementi nella fase del   contraddittorio potendo concludere  un accordo con l’ ufficio. Pertanto l'accertamento notificato in origine  contribuente perde la sua efficacia in quanto le parti si obbligano a rispettare il contenuto dell'adesione sottoscritta, che ovviamente risulterà meno gravoso rispetto alla pretesa iniziale.

    Un notevole vantaggio riguarda lla misura delle sanzioni: il  contribuente che definisce l'atto ha diritto alla riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge, sul valore del  maggior tributo accertato.

    Definito l’accertamento, esso non è più impugnabile da parte del contribuente né può essere modificato o integrato dall’Ufficio. Di solito il perfezionamento dell'adesione comporta la definizione dell'anno d'imposta oggetto dell'accertamento notificato.

    Vi sono però situazioni che consentono all’Amministrazione di integrare la propria pretesa, con nuovi accertamenti purché notificati entro i termini previsti , ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, se omessa, entro il quinto (fermo restando il raddoppio in caso di violazioni penali).

    E’ il caso in cui siano emersi nuovi elementi : l'amministrazione sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuove notizie può accertare un maggior reddito. Tuttavia il nuovo accertamento potrà scattare solo  se  risulta superiore al 50% di quanto definito e comunque se non è inferiore a 25.822,84. Nell'atto di accertamento integrativo, l'ufficio deve spiegare quali sono gli elementi scoperti solo successivamente al precedente atto impositivo e il modo in cui ne è venuto a conoscenza.  Il limite del 50% va commisurato al «reddito definito» e non solo al «maggior reddito definito».

    Un'altra ipotesi in cui l'ufficio può procedere a nuovo atto è quando la definizione ha riguardato un accertamento parziale (articolo 2, comma 4, lettera b). L’ulteriore  attività accertatrice potrà riguardare redditi diversi da quelli d'impresa e di lavoro autonomo professionale.

    Infine l’ufficio potrà accertare nuovamente il contribuente sia quando la definizione ha riguardato esclusivamente i redditi derivanti dalla partecipazione in società o imprese familiari ovvero quando, successivamente alla definizione della posizione personale, è stato accertato un maggior reddito nei confronti dell'impresa partecipata, società o impresa familiare .

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