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Comunicazioni dei beni di impresa concessi ai soci e dei finanziamenti

  • di Luigi Mondardini

    La comunicazione del prossimo 12 dicembre deve riguardare, per l’anno 2012, i beni concessi in godimento ai soci e loro familiari; mentre per l’utilizzo diretto da parte dell’imprenditore non è prevista alcuna informazione.

    La comunicazione del prossimo 12 dicembre  deve riguardare, per l’anno  2012,  i beni concessi in godimento ai soci e loro familiari; mentre per l’utilizzo diretto da parte dell’imprenditore non è prevista alcuna informazione.

    La comunicazione concernente i beni concessi ai soci ed i finanziamenti non sarà dovuta qualora per i beni non ci sia differenza tra corrispettivo annuo per il godimento e valore di mercato. In sostanza la comunicazione scatta se sussistono i presupposti che in capo all’utilizzatore vi sia un reddito diverso da tassare corrispondente a detto differenziale.

    Per i finanziamenti nessuna comunicazione nel caso in cui il Fisco abbia già conoscenza degli stessi (comprese le capitalizzazioni)  eseguiti.

    Il paragrafo 3 del provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate il 2 agosto tratta dei casi di esclusione oggettiva dalla comunicazione: sono i beni aziendali concessi in uso agli amministratori, al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora costituiscano fringe benefit soggetti a tassazione, e dei beni utilizzati dall’imprenditore individuale.

    In particolare sono esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori senza che sia richiesto che gli stessi (soci o familiari dei soci) abbiano tassato la differenza  come reddito di lavoro dipendente o autonomo fra il corrispettivo annuo del godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Al contrario per i beni concessi in godimento a soci (non amministratori) questa esenzione non è prevista.

    Per l’imprenditore individuale nessun obbligo di comunicazione  telematica dell’utilizzo privato diretto di beni aziendali.

    Nessun obbligo inoltre  quando i beni concessi in godimento ai soci abbiano un valore non superiore a 3000 Euro  e siano diversi da autovetture, veicoli, unità da diporto, aereomobili e immobili.

    Per finanziamenti e capitalizzazioni l’obbligo è riferito ai versamenti 2012 superiori ai 3.600 Euro. ,sono esclusi quelli di anni precedenti. Inoltre non si comunicano quelle operazioni i cui atti sono stati oggetto di registrazione  ( es. finanziamento soci con scambio di corrispondenza). Non vanno comunicati neanche i finanziamenti concessi dall’impresa a soci o ai familiari.

    Un esempio: la società ALFA srl ha concesso in uso gratuito privato ai due soci Caio e Sempronio (socio e amministratore)  due autovetture intestate alla società per tutto il 2012. La Società dovrà comunicare l’uso dell’auto relativo al solo socio Caio  (socio non amministratore) che dovrà tassare il relativo “reddito diverso” determinato secondo i parametri identificativi del valore di mercato  riferibili all’uso del bene (nel caso 900 Euro).

         

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