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Dichiarazione tardiva entro 90 giorni

  • di Luigi Mondardini

    È definita tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine previsto.

    Con riferimento al mod. UNICO 2015 di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 29.12.2015.

    La dichiarazione tardiva è considerata valida, ferma restando la sanzione da 258 a  1.032 Euro , applicabile a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa.

    Ai fini della regolarizzazione del mod. UNICO 2015 il contribuente, entro 90 giorni, deve  presentare la dichiarazione;  versare, tramite il mod. F24, la sanzione ridotta pari a € 25 (258 x 1/10) ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, utilizzando il codice tributo 8911.

    Qualora la dichiarazione IVA sia inviata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi in forma unificata, è necessario versare la sanzione ridotta per ciascuna dichiarazione, ossia € 50 (25 x 2), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E.

    In presenza del modello studi di settore esso  non costituisce una dichiarazione “autonoma” ma è considerato parte integrante della dichiarazione dei redditi. Per lo stesso, pertanto, non va applicata una specifica sanzione;  la sanzione di € 2.065   è applicabile solo nel caso in cui “il contribuente non provveda alla presentazione del modello  con una dichiarazione integrativa”, anche a seguito di specifico invito dell’Ufficio.

    Qualora le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non siano state pagate, al fine di evitare l’applicazione della sanzione del 30% è necessario versare:

    -        le imposte non versate e gli interessi calcolati a giorni nella misura dello 0,5%;

    -        la sanzione ridotta pari al 3,75% (30% x 1/8) prevista per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.

     

     

     

     

     

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