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Il raddoppio dei termini per l’ accertamento

  • di Luigi Mondardini

    Secondo la Cassazione l'archiviazione del procedimento penale non esclude il raddoppio dei termini di accertamento

    La Corte di Cassazione con sentenza n. 9974 del 15 maggio 2015  ha stabilito che l’archiviazione del procedimento penale non esclude il raddoppio dei termini per l’accertamento, visto che lo stesso opera a prescindere dall’esito del giudizio penale, conseguente alla denuncia presentata all’autorità giudiziaria.
     
    La vicenda riguarda una società, raggiunta da un avviso di accertamento conseguente a indagini finanziarie. Incardinato regolare giudizio, la ricorrente lamentava la violazione della disciplina sul raddoppio dei termini per intervenuta archiviazione del relativo procedimento penale.
     
    La disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una notizia di reato tributario, è stata introdotta dall’articolo 37, commi 24, 25 e 26, del decreto legge 223/2006.
     
    In particolare “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
     
    Medesima previsione è stata introdotta dal comma 25, per l’accertamento in materia di Iva, con l’inserimento del comma terzo nell’articolo 57 del Dpr 633/1972.
     
    Pertanto gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati qualora il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, constati una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000.
     
    Per quanto concerne, invece, la decorrenza delle predette modifiche normative, l’articolo 37, comma 26, del Dl 223/2006, ha stabilito che il raddoppio dei termini trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore dello stesso Dl 223 (il 4 luglio 2006), sono ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento.
     
    La Consulta, con la menzionata sentenza ha ritenuto il raddoppio dei termini pienamente legittimo giacché non si sarebbe in presenza di una "riapertura o proroga di termini scaduti" né di "reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti", ma di termini fissati direttamente dalla legge operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (obbligo di denuncia penale per i reati tributari), senza che all’amministrazione sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. 
     
    È dunque indifferente, secondo tale impostazione, che l’obbligo di denuncia non sia stato adempiuto entro il termine "breve". Ciò che rileva è la sola sussistenza dell’obbligo perché essa soltanto connota, sin dall’origine, la fattispecie di illecito tributario a cui è connessa l’applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento.
     

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