> >

Raddoppio dei termini: la denuncia entro l’ordinaria scadenza

  • di Luigi Mondardini

    Lo afferma la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n. 22591/14/15.

    Secondo la Commissione il  raddoppio dei termini per l'accertamento opera solo nel caso in cui  la denuncia di reato sia trasmessa alla  Procura della Repubblica entro la scadenza dei termini ordinari previsti in materia d’imposte dirette e IVA  e ciò è vero anche per gli atti emessi prima dell’entrata in vigore della disposizioni del D.Lgs. n. 128/2015.
     
    In un caso di ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta l’Ufficio aveva emesso  i relativi avvisi usufruendo dell’allungamento dei termini per l’accertamento avendo ipotizzato, in capo alla contribuente, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.
     
    L’operato dell’Ufficio è stato sconfessato  dai giudici in quanto la denuncia era stata  inoltrata all’autorità giudiziaria  oltre alla data  nella quale era già intervenuto il termine di decadenza per l’accertamento.
     
    Secondo il ricorrente  l’Ufficio non aveva dato alcuna prova del deposito e/o della trasmissione della ipotesi di reato ex art. 331 c.p.p. alla Procura e che, comunque, era intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
     
    I giudici napoletani evidenziano  motivi rappresentati dal contribuente secondo il quale sarebbe stata violata la disciplina del raddoppio dei termini sotto un duplice aspetto:
     
     a) della mancata allegazione della denuncia penale (così da comportare anche una violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente);
     
     b) del mancato inoltro della denuncia penale entro i termini di decadenza dei termini ordinari di accertamento.
     
    L'argomento del raddoppio dei termini è stato recentemente oggetto di riforma da parte del legislatore con  l'emanazione del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 che, all'articolo 2, introduce la disposizione per cui il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini .
     
    Tale disposizione non prevede  un effetto retroattivo, facendo invece salvi gli effetti degli atti già notificati alla data di entrata in vigore.
     
    Peraltro parte consistente  della giurisprudenza tributaria ritiene  che tale adempimento, l'invio della denuncia entro la scadenza degli ordinari termini d'accertamento, rappresenti un elemento imprescindibile per l'applicazione del raddoppio indipendentemente da una sua esplicitazione normativa. 
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link