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Per l’Agenzia delle Entrate novità in tema di società estinte

  • di Luigi Mondardini

    Efficacia retroattiva per le disposizioni del decreto “semplificazioni” sulle società estinte.

    L’Agenzia delle Entrate  ha recentemente  chiarito l’applicabilità delle norme sia  per le società di capitali che  per quelle di persone. 
     
    Ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, in 
    base all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile,  ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
    In particolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la  disposizione ha efficacia retroattiva .
     
    Ciò significa che trova applicazione anche per le società già cancellate dal Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni - 13 dicembre 2014 -, nonché per le attività di controllo riguardanti periodi precedenti a detta data, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. 
     
    Inoltre, sempre secondo l’Agenzia, le nuove disposizioni introdotte dall'art. 28, comma 4, del decreto “semplificazioni” si possono applicare anche al caso di  cancellazione di società di persone.
     
    L’articolo 28 del decreto “semplificazioni” interviene anche sull’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, in ordine alla  responsabilità e agli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci; in particolare si prevede , nel comma 3, che i soci rispondano per il pagamento delle imposte se, “nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione”, hanno ricevuto “danaro o altri beni sociali in assegnazione” dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione “beni sociali” dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione”. 
     
     
     

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