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Nuovo sistema penale tributario ( DLGS 74/2000)

  • di Luigi Mondardini

    Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emesso la circolare del 10.11.2015 n. 331248/15.

    Vengono esaminate le principali novità di interesse operativo della revisione del sistema sanzionatorio tributario di cui al DLgs. 158/2015.
     
    In particolare, in relazione alla nuova fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), si precisa che:
     
    - non sono più rilevanti le valutazioni giuridico-tributarie difformi da quelle corrette nonché le componenti negative di reddito non deducibili in base alla normativa fiscale (non inerenti, non di competenza o non documentate);
     
    - conservano rilevanza penale le valutazioni nei casi in cui i criteri concretamente applicati “non” siano stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, purché le relative rettifiche non eccedano la percentuale del 10%, fermo restando il superamento delle soglie di punibilità.
     
    In relazione alla causa di non punibilità di cui al nuovo art. 13 del DLgs. 74/2000, inoltre, la GdF precisa che, anche per le ipotesi delittuose per le quali è configurabile (artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000), resta fermo l’obbligo di procedere alla trasmissione all’Autorità giudiziaria della notizia di reato, ponendo in evidenza ogni dato utile concernente l’eventuale condotta del contribuente volta a soddisfare gli interessi erariali.
     
    Quanto alla applicazione temporale delle nuove disposizioni, si afferma quanto segue:
     
    - il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici commesso da un contribuente “non” obbligato alla tenuta delle scritture contabili sono applicabili solo ai fatti commessi dal 22.10.2015;
     
    - in caso di innalzamento delle soglie di punibilità (ad esempio, per omesso versamento di ritenute e di IVA), trattandosi di modifiche favorevoli al reo, deve ritenersi che le nuove disposizioni valgano retroattivamente, ovvero le nuove soglie rilevano anche per le condotte poste in essere ante 22.10.2015;
     
    - gli incrementi di pene stabiliti per i reati di occultamento o distruzione di documenti contabili e per le indebite compensazioni di crediti inesistenti, infine, possono essere inflitti solo per le condotte perpetrate a decorrere dalla suddetta data.
     

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