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Accertamento: la Cassazione si esprime sulla definizione delle sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Ricevuto avviso di accertamento, al contribuente restano tre possibilità

    La presentazione della domanda di accertamento con adesione (  possibile solo se, in precedenza, non sia stato notificato l’invito di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97) con l’effetto di sospendere il termine per il ricorso per novanta giorni.
     
    In alternativa, è possibile prestare acquiescenza all’accertamento. In questo caso si versano  entro il termine per il ricorso, le intere somme dovute a titolo di imposta e le sanzioni ridotte al terzo ; la riduzione, ancora per quest’anno, è a un sesto se l’accertamento non è stato preceduto da verbali o inviti definibili. 
     
    Infine la terza opzione:  consistente nella definizione al terzo delle sole sanzioni di cui all’art. 17 del DLgs. 472/97. In tal caso, le sanzioni ridotte al terzo vanno pagate entro il termine per il ricorso, non è ammessa alcuna rateazione,  e il contribuente può  ricorrere  per le imposte.
     
    Le Entrate con la Circolare n. 25 del 19 giugno 2012  hanno affermato che il contribuente, se ritiene, può presentare domanda di adesione, beneficiare della proroga del termine di novanta giorni, e poi, se non si trova un accordo, fruire, entro il termine per il ricorso (compresa la sospensione), della definizione delle sanzioni al terzo .
     
    Il pagamento delle sole sanzioni consente al contribuente, in situazioni di incertezza di   definire il versante “ sanzioni”  e di continuare il processo in merito al tributo; pertanto  deve essere ammessa pure dopo la domanda di adesione.
     
    La Corte di Cassazione, con la recentissima  sentenza n. 12006 del 10 giugno ha optato per la soluzione opposta sostenendo che dopo che è stata  presentata la domanda di adesione, per le sanzioni irrogate unitamente all’accertamento   non è più possibile fruire né dell’acquiescenza né della definizione agevolata delle sanzioni.
     
    Vero è che la Cassazione, con la pronuncia citata, alimenta le incertezze che possono emergere sui nessi tra i diversi istituti deflativi del contenzioso, che, sotto l’aspetto esaminato, non dovrebbero sussistere.
     
     

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