Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni è possibile procedere a “regolarizzazione” delle stesse.
La dichiarazione è considerata omessa quando la dichiarazione non è stata presentata; oppure la dichiarazione è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine.
Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.
In caso di omessa dichiarazione, le sanzioni applicabili dipendono se dalla stessa emerge o meno un’imposta dovuta.
Si va da un minimo di € 258 un massimo di € 1.032 nel caso in cui non sia dovuta imposta (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili).
Viceversa se dalla dichiarazione risulta un debito d’imposta la sanzione si applica in modo percentuale (dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate, con un importo minimo di € 258).
L’omessa dichiarazione non consente la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
La dichiarazione è solamente “tardiva” quando la presentazione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario. La dichiarazione, anche se tardiva, viene considerata comunque validamente presentata.
Se dalla dichiarazione tardiva non risulta dovuta alcuna imposta la sanzione applicabile varia da un minimo di € 258 un massimo di € 1.032 (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili).
Qualora invece dalla dichiarazione tardiva risulti un’imposta dovuta è dovuta la sanzione per l'eventuale omesso o carente pagamento delle imposte pari al 30% di ogni importo non versato.
In questo caso è possibile avvalersi dell’ istituto del ravvedimento operoso versando € 25 (ossia ad 1/10 di € 258) per regolarizzare la tardiva presentazione e la sanzione per sanare l’omesso versamento (commisurato quindi all’imposta dovuta) .
Quest’ultima dipende dal ritardo del versamento rispetto al termine ordinario:
- sarà pari allo 0,2% (1/10 del 2%) dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
- al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza.
Può accadere che il contribuente, dopo aver regolarmente presentato la dichiarazione, debba correggere degli errori o apportare delle correzioni alla dichiarazione originariamente presentata.
In questo caso è possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa.
Se è già trascorso il termine ordinario di presentazione del Modello Unico, l’unica possibilità è quella della presentazione di una dichiarazione integrativa.
Sono previsti termini differenziati per l’integrativa a seconda che questa sia a favore del contribuente o a suo sfavore.
Nell’ipotesi di dichiarazione “a sfavore” , cioè contenente correzioni che determinano un maggior debito o un minor credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria , la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i seguenti termini:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (quindi entro il 30/09/2015), ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso ;
- ma anche successivamente, ma entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi per il modello Unico 2014 entro il 31/12/2018), senza però la possibilità di ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso.
Se invece la dichiarazione è “ a favore” e dunque le correzioni apportate determino un minor debito o un maggior credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso.
Decorso tale termine non vi è più la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, ma rimane aperta solo l’istanza di rimborso.