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Monitoraggio fiscale: soggetti tenuti ed esonerati

  • di Luigi Mondardini

    La compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF ha una doppia funzione.

    Adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale” degli investimenti / disponibilità detenuti all’estero e  liquidare l’IVIE e l’IVAFE, dovuta rispettivamente sul valore degli immobili posseduti all’estero e delle attività finanziarie estere.
     
    Sono tenuti al monitoraggio fiscale:
    le persone fisiche;  gli enti non commerciali;  le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR; residenti fiscalmente in Italia.
     
    L’adempimento in esame: 
     
    - è collegato alla detenzione all’estero di investimenti / attività di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e quindi anche se pervenuti per successione / donazione; 
    - in presenza di più diritti reali (ad esempio, nuda proprietà e usufrutto) va effettuato da ogni titolare (usufruttuario e nudo proprietario poiché “sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia”); 
    - in caso di investimenti / attività in comunione o cointestate, va effettuato da ciascun intestatario (nel quadro RW va indicato l’intero valore e la percentuale di possesso); 
    - interessa non solo il titolare delle consistenze detenute all’estero, ma anche il soggetto che ne ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Ad esempio, il quadro RW va compilato dal soggetto residente delegato al prelievo su un c/c bancario estero. L’obbligo non sussiste in caso di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso dell’amministratore di una società con potere di firma su un c/c aperto in uno Stato estero; 
    - interessa anche i soggetti che detengono le attività all’estero per il tramite di interposta persona. Ad esempio, il quadro RW va compilato dal soggetto che ha l’effettiva disponibilità di attività estere risultanti “formalmente” intestate ad un trust (residente / non residente), a fiduciarie estere oppure a soggetti esteri fittiziamente interposti; 
    - interessa anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di tali attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.
     
    L’adesione alla c.d. voluntary disclosure introdotta dalla Legge n. 186/2014, che consente di far emergere le attività finanziarie / patrimoniali costituite / detenute all’estero, “abbraccia” le annualità fino al 2013. 
    Ciò si riflette sulla compilazione del quadro RW dal 2014, se il contribuente decide di continuare a detenere all’estero gli investimenti / attività finanziarie.
     
    Il monitoraggio fiscale delle consistenze estere interessa anche “coloro che possono esserne considerati i titolari effettivi”, così come individuati dal D.Lgs. n. 231/2007 contenente la normativa antiriciclaggio. 
     
    Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2013, n. 38/E ha evidenziato che:
     
    - per una società, è considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche) che  possiede / controlla la stessa direttamente / indirettamente mediante una percentuale sufficiente della partecipazione al capitale sociale o dei diritti di voto anche tramite azioni al portatore (non si deve trattare di una società quotata). Tale criterio è soddisfatto in presenza di una partecipazione superiore al 25% + 1 del capitale sociale;  esercita, “in altro modo”, il controllo sulla direzione della stessa; 
     
    - per una fondazione / trust, che amministra e distribuisce fondi, è considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche):  beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio (nel caso di beneficiari determinati);  nel cui interesse principale è istituita o agisce la stessa (nel caso di beneficiari non determinati); che esercita un controllo su almeno il 25% del patrimonio della stessa.
     
    Non sono tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale: 
     
    - enti commerciali, società di persone / di capitali, cooperative e società di fatto “ad eccezione delle società semplici”; 
    - Enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR; 
    - organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) se “il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale”; 
    - fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6, DL n. 351/2001 e forme pensionistiche complementari ex art. 17, D.Lgs. n. 252/2005; 
    - contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali che prestano attività lavorativa all'estero (ad esempio, persone fisiche che lavorano presso ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) per “tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero”. L’esonero è applicabile anche al coniuge, se non esercita una propria attività lavorativa, ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici. Non sono altresì tenuti all’obbligo in esame i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro “per i quali è prevista la notifica alle autorità locali” ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche / consolari e che mantengono la residenza in Italia ex art. 1, comma 9, lett. b), Legge n. 470/88; 
    - c.d. transfrontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa”.
     
     
    Considerato che il monitoraggio fiscale non è più collegato all’esistenza delle attività estere al 31.12, l’Agenzia nella citata Circolare n. 38/E ha precisato che “l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero”.
     
    Il lavoratore all’estero è tale se nell’arco dell’anno ha lavorato all’estero per più 183 giorni anche non continuativi.
     
     

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