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Deducibilità dei costi: non bastano fattura e pagamento

  • di Luigi Mondardini

    Se l'amministrazione finanziaria contesta che l'operazione non è stata effettuata, spetta al contribuente l'onere di dimostrare il contrario

    La Cassazione con la sentenza n. 16437 del 5 agosto 2015 ha precisato che ove  l'ufficio ritenga che una fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'Iva o deduzione dei costi, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera") e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

    A precisarlo, la Corte di cassazione con la sentenza n. 16437 del 5 agosto 2015.

    La sezione tributaria ha  ricordato che, in tema di detrazione/deduzione di costi ai fini Iva e delle imposte sui redditi derivanti da "frodi carosello", qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili (Cassazione 2847/2008), non essendo sufficiente, a tale scopo, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cassazione, sentenze 15228/2001, 1950/2007, 12802/2011).

    La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, in caso di accertata assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, giacché la semplice buona fede non può essere invocata da parte di chi sfrutti gli effetti favorevoli di operazioni accertate come inesistenti senza mai mettere in moto alcun intervento di rettifica delle indebite appostazioni (Cassazione 24426/2013).


     

     

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