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Maggiorazione IRES per le società di comodo

  • di Luigi Mondardini

    Le società di capitali che risultano di comodo sono tenute al versamento della maggiorazione IRES dello 10,50%.

    Detta maggiorazione, dovuta anche dalle srl trasparenti, va determinata nell’apposito prospetto presente nel quadro RQ del mod. UNICO e versata con il mod. F24, entro gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, utilizzando specifici codici tributo.
     
    In aggiunta alla maggiorazione dovuta “a saldo” per il 2013 va versato anche l’acconto 2014.
     
    Le società di capitali qualificate “di comodo” ,in quanto soggetti “non operativi” ovvero società “in perdita fiscale sistematica” , sono tenute ad applicare la maggiorazione IRES del 10,50%.
     
    Detta maggiorazione va applicata in particolare  dalle società di capitali e soggetti assimilati (spa, sapa e srl, società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione in Italia), comprese  le società di capitali “di comodo” trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR, nonché quelle che hanno optato per il regime del consolidato nazionale ex art. 117, TUIR;  le società di capitali socie di società di persone “di comodo”.
     
    Non sono interessate all’applicazione della maggiorazione IRES le società che non  soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 73, TUIR, anche se rientranti tra i soggetti cui sono applicabili le disposizioni in materia di soggetti non operativi ovvero  in  perdita sistematica. La maggiorazione non opera, ad esempio, nei confronti delle società di persone “di comodo”.
     
    La maggiorazione va applicata  autonomamente rispetto all’IRES ordinaria e va versata utilizzando specifici codici tributo.
     
    La maggiorazione va determinata , in generale, sul reddito imponibile del periodo d’imposta nel quale il soggetto risulta di comodo rappresentato: 
     
    - dal reddito minimo presunto di cui al comma 3 del citato art. 30, determinato al netto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (95% degli utili distribuiti da soggetti IRES, redditi esenti, ecc.); 
     
    - dal reddito dichiarato se lo stesso è superiore al reddito minimo presunto. In tal caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.3.2013, n. 3/E, la società può utilizzare le perdite pregresse, sia pure con le limitazioni previste dal citato art. 30 e dall’art. 84, TUIR. Pertanto l’utilizzo delle perdite è ammesso: 
    - soltanto a riduzione della quota di reddito eccedente quello minimo presunto;  
    - nel limite dell’80% del reddito imponibile (salvo che si tratti di perdite che si riferiscono ad una nuova attività produttiva e siano realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, deducibili integralmente).
     
    La Alfa srl presenta la seguente situazione: reddito complessivo € 80.000, reddito minimo presunto € 30.000, perdite pregresse € 120.000. Il reddito “astrattamente” compensabile con le perdite pregresse è pari a 64.000 (80.000 x 80%). Tuttavia la perdita è utilizzabile soltanto a riduzione dell’eccedenza del reddito complessivo rispetto a quello minimo, pari a 50.000 (80.000 – 30.000). Di conseguenza, la società deve dichiarare un reddito pari a 30.000, sul quale va applicata la maggiorazione IRES del 10,50%.
     

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