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Raddoppio dei termini di decadenza: nuova disciplina

  • di Luigi Mondardini

    Nuova disciplina sul raddoppio dei termini di decadenza contenuta nello schema di DLgs sulla certezza del diritto.

    E’ stato approvato in prima lettura  in Consiglio dei Ministri ;  in previsione dell’approvazione definitiva del decreto, si potrebbe verificare  un’accelerazione nelle prossime settimane della notifica degli atti impositivi relativi a situazioni che non potranno più beneficiare del termine raddoppiato. 
     
    Con l’entrata in vigore del decreto, infatti, non sarà pos¬sibile beneficiare della decadenza più ampia se l’amministrazione non ha comunicato, entro i termini ordinari, la notizia di reato all’autorità giudiziaria.
     
    Ciò, perché le nuove norme si applicano per gli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto. 
     
    Alla luce delle nuove disposizioni, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso, qualora non sia stato notificato l’accertamento alla data di entrata in vigore del decreto, anche se sono stati commessi reati tributari.
     
    Il regime transitorio riguarda, per espressa pre¬visione del decreto, gli atti impositivi. Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni (ex D.Lgs. n.472/97) notificati prima che scattino le nuove norme , non dovrebbero rientrare tra gli atti «impositivi» e quindi l’entrata in vigore del decreto comporterebbe immediatamente l’applicazione del nuovo regime più favorevole. 
     
    L’entrata in vigore delle nuove norme comporterà una differente difesa a seconda che gli atti siano stati notificati prima o dopo. 
     
    Per i nuovi atti (notificati dopo l’entrata in vigore) il contribuente dovrà riscontrare innanzitutto la data di invio della notizia di reato in Procura. Nel caso in cui fosse successiva all’ordinaria decadenza (cioè a dire al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o al quinto in caso di omessa presentazione della dichiarazione), l’atto sarebbe illegittimo perché emesso oltre i termini decadenziali. 
     
    Per quanto riguarda il passato, cioè a dire gli atti notificati prima dell’entrata in vigore del decreto, gli spunti di¬fensivi a disposizione del contribuente sono quelli enunciati, in questi ultimi anni, dalla giurisprudenza di merito, con alcuni distinguo derivanti dal contenuto della nuova norma.
     
     
     
     

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