Botta e risposta

lunedì 04 aprile 2022

Fattura elettronica: le sanzioni

12 giorni per trasmettere al SdI. La fattura deve esser trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di emissione della fattura, che corrisponde alla data di esecuzione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972. La fattura “differita” può essere trasmessa entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti di esigibilità delle operazioni riepilogate nella fattura differita stessa. In caso di tardiva trasmissione , per determinazione della sanzione, la sanzione minima è pari al 90% dell’Iva; tuttavia l’importo minimo non può essere inferiore ad euro 500 euro. Ove la fattura concorra alla liquidazione del periodo di cui avrebbe fatto parte in assenza di errore, si rientra nel caso di “violazione che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”, e pertanto la somma da versare si sgancia dall’importo dell’Iva e dal minimo di 500 euro, e si rientra nel caso di sanzione in misura fissa da 250 a 2000 euro. L’importo di euro 250 può poi ridursi notevolmente se si procede al ravvedimento, come segue: a) in caso di sanzione versata entro 90 giorni dall’errore/omissione, si versa 1/9 della sanzione minima. Per quanto riguarda il termine a partire dal quale devono essere computati i 90 giorni, si ritiene che debba considerarsi l’ultimo giorno utile nel quale la fattura avrebbe dovuto essere trasmessa al SdI se nei termini; b) se la sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, si versa 1/8 della sanzione minima. c) sono poi possibili ulteriori forme di ravvedimento, ancora più lunghe, con versamento di un 1/7 del minimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione; oppure versamento di 1/6 del minimo oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

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