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Volata finale per i controlli fiscali

  • di Luigi Mondardini

    Al 31 dicembre 2015 scatta la decadenza per l’accertamento.

    Sono i termini entro cui l’Agenzia delle entra¬te deve notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento. 
     
    Ai fini delle imposte dirette (articolo 43, D.P.R. 600/1973) e ai fini Iva (articolo 57, D.P.R. 633/1972), infatti, l’av¬viso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno succes¬sivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa dichiarazione. 
     
    Ciò significa  che, entro il prossimo 31 dicembre 2015 devono essere notificati gli accertamenti Irpef, Ires, Irap e Iva relativi all’annualità 2010 (modelli Unico, Irap e Iva 2011).
     
    In caso di omessa dichiarazione o, comunque, di dichiarazione considerata omessa per¬ché presentata 90 giorni dopo il termine di scadenza, l’annualità in scadenza è invece il 2009 (modelli Unico, Irap e Iva 2010).
     
    Tuttavia, in tale scenario, l’amministrazione finanziaria deve tenere conto di un limite posto dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità: sono nulli gli avvisi emanati prima dei 60 giorni dalla notifica del pro¬cesso verbale di constatazione (pvc).
     
    L’unica deroga prevista per l’emanazione anticipata dell’avviso è costituita dalla prova della sussistenza di una «particolare e motivata urgenza» non giustificabile dall’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali dell’accertamento.
     
    Qualora, da adesso fino alla fine del 2015, il contribuente sia raggiunto da avvisi di accertamento, occorrerà prestare molta attenzione al fatto che tra la data di emissione (sottoscrizione dell’atto) e il rilascio del pvc siano intercorsi almeno 60 giorni (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 18184/2013). 
     
    Inoltre, sempre le Sezioni unite si sono chiaramente espresse sulla necessità che tutte le attività di controllo (comprese le cosiddette indagini a tavolino) vengano precedute da un confronto preventivo. Quando ciò non accade, c’è l’invalidità dell’atto impo¬sitivo (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 19667/2014).
     
     
     
     
     
     

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