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In vigore il nuovo falso in bilancio

  • di Luigi Mondardini

    Dal 14 giugno 2015 la nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali.

    La L. n. 69/2015 sostituisce gli artt. 2621 e 2622 c.c. e inserisce nel codice civile i nuovi artt. 2621-bis e 2621-ter.
     
    Occorre distnguere tra:
     
    a) false comunicazioni sociali in società “non” quotate (art. 2621 c.c.) 
    b) false comunicazioni sociali in società quotate e ad esse equiparate (art. 2622 c.c.).
     
    Entrambi i casi sono sanzionati come  delitti, prevedendosi solo per l'ipotesi di false comunicazioni sociali in società non quotate, ipotesi attenuate per fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.) e di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).
     
    La nuova disciplina opera una distinzione in relazione al contesto societario nel quale  le  false comunicazioni sono poste in essere:
     
    - si prevede  la reclusione da uno a cinque anni, nelle non quotate, salva la sussistenza delle ipotesi attenuate e della causa di non punibilità
     
    - la reclusione da tre a otto anni, nelle quotate o equiparate.
     
    Per quanto riguarda le società non quotate la condotta  consiste nell’esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell’omettere (altrettanto consapevolmente) fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
     
    Paragonando la nuova alla vecchia disciplina si evidenzia:  la scomparsa delle soglie di punibilità;  l’eliminazione del riferimento all’omissione di “informazioni”, sostituito da quello all’omissione di “fatti materiali rilevanti” la cui comunicazione è imposta dalla legge;   la precisazione che la condotta deve essere “concretamente” idonea ad indurre altri in errore;  l’eliminazione dell’inciso che colloca in ambito penale i fatti materiali “ancorché oggetto di valutazioni”, con conseguente irrilevanza penale delle valutazioni false.
     
    Nel nuovo art. 2621 c.c. , per quanto concerne l'elemento “soggettivo”  permane il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ma viene meno l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico. Inoltre è introdotto il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte e delle omissioni. In altri termini  si passa dalla “intenzionalità” alla “consapevolezza”.
    Il maggiore rigore mostrato nella determinazione della pena per l’ipotesi base, si attenua  non solo di fronte alla non considerazione delle valutazioni, ma anche al cospetto della previsione di due ipotesi di lieve entità punite con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 2621-bis c.c.) e di una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.).
     
    Sostanzialmente diversa la situazione nell’ambito delle società quotate (o ad esse equiparate).
     
    A cominciare dalla entità della sanzione, che, nelle quotate è della reclusione da tre a otto anni , una misura che allunga i termini di prescrizione e consente il ricorso ad intercettazioni.
     
    Non si fa riferimento al fatto che la condotta debba esplicarsi su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, “previste dalla legge”, con la conseguenza che potrebbero presentare rilevanza penale, ad esempio, anche le dichiarazioni false rilasciate dagli amministratori durante una conferenza stampa.
     
    Non si specifica  che l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero debba intervenire su fatti “rilevanti”, potendo assumere rilevanza penale anche l’esposizione di fatti non rispondenti al vero di minore gravità.
     
    Infine nelle società  quotate non rilevano né le ipotesi di lieve entità di cui all’art. 2621-bis c.c., nei limiti di compatibilità, perché relative ai fatti di cui all’art. 2621 c.c., né quella di non punibilità per particolare tenuità di cui all’art. 2621-ter c.c., per la quale, oltre al riferimento ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c., è la stessa disciplina dell’art. 131-bis c.p. a precluderne l’applicabilità, richiedendo una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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