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Prima casa: mancato trasferimento

  • di Luigi Mondardini

    Mancato trasferimento entro 18 mesi: decadenza dai benefici.

    In caso di mancato / tardivo trasferimento entro i 18 mesi, il contribuente può evitare la decadenza dai  benefici prima casa invocando la c.d. “forza maggiore”, ossia una situazione imprevista e imprevedibile, completamente estranea alla sfera soggettiva dello stesso.

    Tale esimente, non prevista dalle disposizioni sulla “prima casa”, è stata elaborata dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte di Cassazione che nella sentenza 22.5.2015, n. 10586 ha riconosciuto la possibilità al contribuente “di conservare tale beneficio fiscale, nonostante l’inutile decorso del termine di legge, purché dimostri l'esistenza di un impedimento integrante gli estremi della forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il ritardato adempimento”.

    Di conseguenza, l’onere della prova da parte del contribuente “è alquanto stringente, dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell'istituto della forza maggiore” fornendo in particolare “la prova – quantomeno in via sintomatica e presuntiva – della inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, oltre che della non imputabilità, nel senso dell'insussistenza di ragioni di addebito … dell'origine causale del fatto impeditivo a se stesso.

    Spetta ’agevolazione “prima casa” all’acquirente che, entro 18 mesi dal rogito,

    trasferisce la propria residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto del beneficio.

    Relativamente alla nozione di “residenza” la Corte di Cassazione ha adottato un orientamento restrittivo attribuendo rilevanza esclusivamente alla “residenza anagrafica” in quanto “laddove la legge parla di trasferimento di residenza deve intendersi «trasferimento di residenza anagrafica»” (sentenza Corte Cassazione 3.2.2014, n. 2266).

    Di conseguenza il certificato di residenza anagrafica è l’unico documento idoneo a confermare le agevolazioni, a nulla rilevando la residenza di fatto nell’immobile.

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