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Violazioni penali tributarie e raddoppio dei termini.

  • di Luigi Mondardini

    Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Venezia sull’argomento.

    Si tratta della sentenza n. 561 del 24 marzo 2015 che affronta la questione del raddoppio dei termini, introdotto dall’art.37 del D.L. n.233/06, previsto nelle ipotesi di violazione penale tributaria.
     
    Il caso affrontato riguardava l’accertamento di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, nonché l’omessa effettuazione di ritenute sugli utili presuntivamente occultati e, con riferimento ai soci, l’omessa contabilizzazione di utili percepiti per maggiori redditi societari.
     
    La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le impugnazioni perché gli accertamenti erano stati posti in essere oltre i termini di cui all’art.43, co.1, D.P.R. n.600/73 e 57, co.1, D.P.R. n. 633/72. 
     
    Infatti secondo la Commissione la mancata allegazione della denuncia penale che comporta il raddoppio dei termini accertativi, rappresentava il presupposto per accogliere la tesi dei ricorrenti.
     
    Infatti tale allegazione sarebbe necessaria onde consentire al Giudice di valutare se i presupposti dell’obbligo di tale denuncia siano effettivamente sussistenti.
     
    La Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio condividendo le motivazioni proposte dal Giudice di prime cure.
     
    In particolare La  Commissione  Regionale precisa  che “Purtroppo nella pratica l’utilizzo del raddoppio dei termini è stato usato a prescindere dall’effettiva violazione penale commessa dal contribuente ed ancor oggi l’Agenzia ritiene praticabile questa previsione anche senza l’invio della notizia di reato al PM”. Conseguentemente, osservando che l’art.8, co.2, della legge delega n.23/14, prevede modifiche in tal senso, la CTR sottolinea che tale interpretazione dell’Ufficio non possa essere condivisa.
     
    Il  pubblico ufficiale verificatore deve comunicare al Pubblico Ministero, “senza ritardo”, la notizia di reato e se ciò non avviene significa che tale ipotesi non sussiste, perciò l’Amministrazione non può fruire del raddoppio dei termini.
     
    La stessa  Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 247 del 2011, ha specificato che “il raddoppio dei termini fonda la sua causa nell’obbligo di presentazione della denuncia penale che così fissa un nuovo termine di decadenza, quindi non un raddoppio dei termini”. Tale accorgimento è stato pensato e introdotto al fine di “evitare un uso distorto e strumentale della notizia di reato volto al solo scopo di raddoppiare le scadenze per l’accertamento”.
     
    La Commissione,  infine ha aggiunto che, secondo la bozza del decreto legislativo citato, il raddoppio dei termini scatterà solo se l’Amministrazione inoltrerà la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica entro l’ordinaria decadenza prevista per quel determinato periodo di imposta, mentre per gli atti di controllo già notificati l’Agenzia potrebbe beneficiare del raddoppio anche senza l’invio della denuncia entro i termini di decadenza.
     

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