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Nuove soglie di punibilità per omesso versamento IVA

  • di Luigi Mondardini

    Sanzioni penali per omesso versamento dell’Iva oltre la soglia di 250.000 euro.

    Il Consiglio dei ministri  ha approvato in esame preliminare 5 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale. 
     
    In particolare le sanzioni penali per omesso versamento dell’Iva scattano oltre la soglia di 250.000 euro, al di sotto della quale si applicano le sanzioni amministrative. Per la  Dichiarazione infedele la soglia di punibilità sale a 150.000 euro di imposta evasa.
     
    Viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando  si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;  il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.
     
    Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
     
    Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
     
    Per la dichiarazione infedele la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
     
    Per l’ omesso versamento dell’Iva  il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.
     
    E’ prevista inoltre una riduzione di 1/3 della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
     
     

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