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A fine anno decade l’azione di accertamento (2010 e 2009)

  • di Luigi Mondardini

    L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno.

    Si tratta del quarto anno  successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, termine da rispettare a pena di nullità . Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione dispone di un’ulteriore annualità.
     
    Pertanto il prossimo 31 dicembre si verificherà la decadenza:
     
    - per l’accertamento dell’annualità d’imposta 2010, qualora sia stata presentata la relativa dichiarazione, 
    - per il 2009 in caso di omessa dichiarazione.
     
    I predetti termini risultano raddoppiati (8 o 10 anni a seconda che sia stata presentata o meno la dichiarazione), per le annualità in cui il contribuente abbia commesso violazioni qualificabili come delitti tributari, ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.
     
    Pertanto il prossimo 31 dicembre costituirà termine di decadenza  per le annualità 2006 (ovvero 2004 nei casi di omessa dichiarazione), qualora siano presenti circostanze con rilevanza penale.
     
    Su questo aspetto è però intervenuto il legislatore recentemente a favore  del contribuente ( D.Lgs. 128/2015)  per cui, a dal 2 settembre, il raddoppio dei termini accertativi opera solo qualora la denuncia sia stata depositata entro il termine ordinario di decadenza ( con l’esclusione delle  annualità rientranti nel regime transitorio previsto).
     
    L’art. 12 L. 212/2000 comma 7 prevede che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
     
    L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
     
    Pertanto i rilievi che riguardano le annualità in scadenza 2010 o 2009 , ove fossero constatati  nei mesi di novembre e dicembre 2015, possono essere oggetto di accertamento anticipato , e quindi notificato entro il 31 dicembre 2015) solo in caso di particolare e motivata urgenza.
     

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