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Accertamento: sanzioni ridotte in caso di acquiescenza.

  • di Luigi Mondardini

    In caso di acquiescenza all'avviso di accertamento da parte del contribuente le sanzioni sono ridotte a un 1/3 .

    La riduzione e’ ad un  1/6 se l'atto non è preceduto da invito al contraddittorio o da processo verbale di constatazione,  purché il pagamento delle somme dovute avvenga entro i termini per il ricorso.
     
    Le somme possono essere rateizzate in un massimo di 8 rate trimestrali o di 12 se l'importo supera i 51.645,69 euro. 
    Il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro i termini comporta iscrizione a ruolo delle rimanenti imposte. 
     
    Nella apposita guida “Strumenti per evitare le liti fiscali” l’Agenzia delle Entrate spiega che per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi giudizi, esistono i cosiddetti strumenti deflativi del contenzioso. Sono  accordi tra contribuenti e ufficio  con i quali si trova una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. 
     
    In particolare il contribuente usufruisce di una significativa riduzione delle sanzioni amministrative.
     
    In pratica coloro che ricevono avvisi di accertamento difficilmente contrastabili, hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative e penali.
     
    L’accettazione dell’atto, la così  detta “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, la diminuzione fino a 1/3 delle sanzioni penali e la non applicabilità delle pene accessorie.
    Occorre che il contribuente  rinunci a impugnare l’avviso di accertamento oppure   a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi  entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto), le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.
     
    Un’ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione” definibile. In questo caso la riduzione aumenta a 1/6. 
     
    Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”; infatti il contribuente può  definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata nell’atto.
     
    Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione.
    In caso di rateazione sono previste 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo da pagare supera 51.645,69 euro, 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
    Non è previsto, invece, l’obbligo di presentare garanzia. 
     
    Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. 
     
    In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi. 
    Sull’importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l’applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti in misura doppia vale a dire pari al 60%.
     

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