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Entro il 29.12.2014 sanabile il quadro RW omesso

  • di Luigi Mondardini

    E’ possibile con una sanzione fissa da 258 euro e inviando il modello precedente omesso.

    Per effetto della  Legge europea (l. 97/2013)  che ha  modificato la normativa ,  in vigore dal 4 settembre 2013, la misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca.
    In precedenza l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate.
     
    Ebbene  qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venga presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (scadenza della tardiva), è possibile versare la sanzione fissa di 258 euro. 
    Sono considerate “tardive”, ma valide a tutti gli effetti, le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, cioè entro il 29 dicembre 2014. 
     
    I contribuenti persone fisiche , enti non commerciali, società semplici ed equiparate  residenti in Italia, che non hanno inviato il quadro RW , entro i termini previsti, possono regolarizzare la propria situazione fiscale inviando una “dichiarazione tardiva”.
    Entro tale data il contribuente può sanare la violazione riconducibile all’omessa presentazione, tramite la presentazione tardiva del modello e il versamento di una sanzione ridotta. 
     
    I modelli RW presentati con ritardo superiore a 90 giorni, si considerano effettivamente omessi. 
     
    Il termine ordinario per la contestazione della violazione coincide con quello previsto per l’accertamento del tributo, cioè il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o quinto per l’omessa presentazione. 
     
    Inoltre a partire da Unico 2014 per l’anno anno 2013, il quadro RW prevede  anche la liquidazione della Ivie e Ivafe e quindi le sanzioni sul quadro RW con probabilità verranno irrogate nello stesso avviso di accertamento relativo a tali tributi nel quale sono accertate le violazioni per omesso versamento delle imposte sui redditi prodotti dai capitali detenuti illecitamente all'estero.
     
    Si ricorda, infine, che le sanzioni sul monitoraggio fiscale possono essere definite in forma agevolata, godendo della riduzione a un terzo della sanzione, ma comunque non inferiore a un terzo dell’importo minimo edittale, previsto per le violazioni più gravi applicabili a ciascun tributo.
     
     

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