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Falso in bilancio anche per le valutazioni

  • di Luigi Mondardini

    Ripensamento della Cassazione.

    La V sezione penale della Corte è ritornata sul tema , dopo l’unico precedente (sentenza n. 33774/2015, stessa sezione ma diversa composizione), affermando che con la modifica dell’articolo 2621 cod. civ. introdotta dalla L. 69/2015, il falso cosiddetto valutativo «è tuttora punibile». 
     
    La formulazione letterale della nuova norma non incide sulla sua sostanza, anzi, «è irrilevante».
     
    Lo spiega l’informazione provvisoria della sentenza, depositata ieri , là dove dice che il riferimento ai «fatti materiali», quali possibili oggetto di una falsa rappresentazione della realtà, «non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale». 
     
    Se intervengono «in contesti che implica¬no l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi», le stime si considerano «idonee ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi vere o false».
     

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