Le detrazioni per carichi di famiglia spettano se le persone a cui si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
L’importo suindicato è al lordo degli oneri deducibili ed il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.
Pertanto , prima di accordare le detrazioni per carichi di famiglia, occorre fare una puntuale verifica della situazione reddituale dei soggetti potenzialmente a carico.
Infatti dall’individuazione del reddito complessivo , deriva la verifica del limite per essere considerati fiscalmente a carico.
Inoltre l’entità delle detrazioni decresce o all’aumentare del reddito complessivo del contribuente che le richiede.
Nella determinazione del reddito complessivo è necessario considerare alcuni specifici redditi quali:
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato,
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime delle nuove iniziative produttive, ex art. 13 della L. n. 388/2000,
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i c.d. “nuovi” contribuenti minimi, ex art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011
- il reddito imponibile sottoposto a tassazione sostitutiva nel caso di applicazione della c.d. “cedolare secca” agli immobili locati ad uso abitativo.
Non rientrano nel predetto conteggio del reddito complessivo e non vanno, quindi, considerati per la verifica del limite di 2.840,51 euro:
- i redditi esenti (es. compensi sportivi dilettanti fino a 7.500 euro, borse di studio esenti, pensioni sociali, ecc.),
- quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (art. 3 del TUIR), a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (C.M. n. 95/2000),
- quelli assoggettati a tassazione separata (circ. n. 55/2002) e detta regola, nondimeno, si ritiene applicabile anche quando la modalità di tassazione separata sia richiesta dal contribuente in presenza di una specifica opzione in dichiarazione prevista dalla legge.
Pertanto ai fini della attribuzione delle detrazioni per familiare a carico, assume rilevanza una sorta di reddito complessivo rettificato da tutte le variazioni che, anche per opzione del contribuente in UNICO, possono concorrere a modificarne il conteggio.