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C.T. Regionale di Milano: accertamento con raddoppio termini condizionato

  • di Luigi Mondardini

    Non opera il raddoppio dei termini di accertamento se la notizia di reato emerge successivamente.

    La Commissione  Reg. di Milano – sezione staccata di Brescia – con la sentenza n. 2647/2015 ha sostenuto che , in presenza di obbligo di denuncia penale per reati tributari,  nel caso in cui la notizia di reato emerga successivamente allo spirare degli ordinari termini di accertamento non opera il raddoppio dei termini stessi. 
     
    Si ricorda che l’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, prevede che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
    Recentemente, anche la Cassazione (sentenza n. 9974/2015), come già prima la Consulta (sentenza n. 247/2011), ha confermato che il raddoppio dei termini di accertamento “scatta”, in ogni caso, in presenza dell’obbligo di presentazione della notizia di reato, a prescindere dal fatto che poi essa sia stata effettivamente inoltrata all’Autorità giudiziaria e tanto più dall’esito dell’eventuale procedimento penale instauratosi. 
    Sussiste l’obbligo di presentazione della notitia criminis  quando il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il fumus del reato, ovvero quando il fatto sia riconducibile a una fattispecie illecita, non essendo, però, necessaria la certezza o anche il dubbio circa l’esistenza del reato.
    È compito del giudice tributario – ha statuito la Cassazione – vagliare la sussistenza degli elementi minimi richiesti dall’art. 331 c.p.p. per la presentazione della notizia di reato, negando l’operatività del raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale, quando tali elementi siano carenti, evitando così che tale strumento legale si presti a iniziative di denunzia palesemente pretestuose o addirittura calunniose da parte del Fisco, al sol fine di rendere operativo il raddoppio dei termini per espletare gli accertamenti di competenza.
    Ribadito in tutte le sedi il principio del doppio binario penale/tributario, resta la questione dei tempi della notizia di reato ai fini dell’integrazione dei presupposti per il raddoppio dei termini.
    La questione verte intorno al quesito circa la necessità o meno che la comunicazione di reato venga trasmessa prima dello spirare degli ordinari termini di accertamento o se questo aspetto non interferisca con l’operatività del raddoppio.
    La Corte Costituzionale, con la già menzionata sentenza del 2011, ha stabilito che, con le disposizioni del DL 223/2006, il legislatore non ha introdotto un raddoppio dei termini già esistenti, ma ha introdotto ex novo un diverso termine decadenziale (“lungo”) allorquando sussista l’obbligo, per l’Amministrazione finanziaria, di presentare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria in relazione alle violazioni riscontrate.
    Secondo la Consulta, l’applicabilità del termine “lungo” si verifica anche quando gli elementi integranti il potenziale reato, per cui vi è obbligo d’invio della notitia criminis, emergono in un momento successivo allo spirare degli ordinari termini decadenziali.
     
    I giudici lombardi, però, con la sentenza in commento, pur prendendo atto della posizione della Consulta, non l’hanno condivisa. 
    Se sia  gli illeciti amministrativi quanto quelli penali hanno origine dal medesimo accertamento, non vi è motivo logico per riconnettervi due specie diverse di termini decadenziali, essendo invece questi di una specie sola.
    Ne consegue che i termini ordinari sono prorogati solo nel caso in cui la fondata notitia criminis emerga prima del loro spirare (nello stesso senso, C.T. Prov. Milano n. 9438/46/14).
     
    Verso tale conclusione, peraltro, si sta avviando anche l’attività legislativa, atteso che, con l’art. 8 della delega fiscale (L. 23/2014), è stato previsto che l’invio dellanotitia criminis debba avvenire “entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza”.
     

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