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Il Bonus per l’acquisto e l’affitto di immobili

  • di Luigi Mondardini

    E’ riconosciuto un bonus a chi acquista un immobile per poi concederlo in locazione.

    Il contribuente persona fisica che  acquista dal costruttore un immobile nuovo o completamente ristrutturato, qualificato in classe energetica alta, e si impegna a concederlo in locazione a un canone non superiore a quello c.d. concordato  riceve un abbattimento dell’imponibile IRPEF pari al 20% del costo di acquisto .

    Il costo di acquisto non può superare euro 300.000  e quindi la deduzione massima riconosciuta è pari a 60.000 euro, da ripartire in 8 anni; al massimo  quindi euro 7.500 all’anno.

    Unica esclusione: il conduttore non può risultare parente entro il primo grado (padre e figlio per esempio) del locatore.

    Si tratta di una  “ deduzione “  dal reddito complessivo IRPEF per l’acquisto o la costruzione di immobili residenziali da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto, alla locazione a canone (anche libero) per un periodo di almeno 8 anni.

    Al contribuente persona fisica, non esercente un’attività commerciale, viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

    Deve trattarsi di immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. D del DPR n. 380/2001, ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.

    Oppure per le spese sostenute per la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

    La deduzione riconosciuta è pari al 20% del prezzo d’acquisto risultante dall’atto di compravendita o delle spese di costruzione attestate dall’impresa che esegue i lavori, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 300.000, e spetta a determinate condizioni:

     

    a)    che l’ immobile acquistato o costruito sia destinato, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione per un periodo continuativo di almeno 8 anni. In caso di risoluzione contrattuale per motivi non imputabili al locatore il diritto alla deduzione si conserva purché venga stipulato un nuovo contratto entro un anno dalla risoluzione del contratto precedente;

    b)    l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A1, A8, e A9;

    c)     l’immobile consegua  prestazione energetiche certificate in classe A o B secondo le specifiche leggi in materia;

    d)    il canone di locazione non sia superiore a quello stabilito dagli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 (c.d. canone concordato), ovvero a quello indicato nelle convenzioni-tipo comunali ai fini del rilascio del permesso di costruire (art. 18 del D.P.R. n. 380/2001), ovvero a quello stabilito per i contratti di locazione a canone speciale (art. 3, comma 114, L. n. 350/2003);

    e)     non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

    La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme per le stesse spese.

    Per la piena operatività della nuova agevolazione si dovrà attendere un provvedimento attuativo a cura del Ministero delle infrastrutture di concerto con quello dell’Economia e Finanze.

    La deduzione dal reddito pari ad un massimo di euro 7.500 per 8 anni comporta in relazione alle aliquote marginali IRPEF, un risparmio d’imposta  che potrà essere:

    pari a euro 3.075 (41% per scaglioni tra 55.000 e 75.000), oppure euro 2.850 (38% per scaglioni tra euro 28.000 ed euro 55.000) e così via prendendo gli altri scaglioni.

     

     

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