> >

Per la Cassazione conferimento di azienda e trasferimento di quote: è cessione di azienda

  • di Luigi Mondardini

    Legittima la riqualificazione di una serie di operazioni , ai fini del registro, quale cessione unitaria d’azienda.

    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8655, depositata il 29 aprile 2015: si  tratta della sequenza  conferimento di un ramo d’azienda e  poi cessione a terzi delle quote di nuova emissione della società conferitaria.
     
    Ai sensi del art. 20, l’imposta deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, prevalendo dunque la causa reale dell’operazione sull’assetto cartolare deciso dalle parti.
     
    Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il criterio, fissato dall’art. 20, dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti comporta, quindi  che deve darsi preminenza  alla causa reale del negozio giuridico  e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali.
     
    Poiché l’imposta di registro ha per oggetto il negozio giuridico e non l’atto documentale, essa richiede l’interpretazione unitaria del negozio, anche se frazionata in atti distinti.
     
    In casi come quello del conferimento e successivo trasferimento delle quote, è configurabile una cessione di azienda, senza neppure la necessità di ricorrere all’abuso del diritto in forza della elusività della operazione. Con la conseguenza che non incombe sull’Amministrazione l’onere di provare i presupposti dell’abuso di diritto o dell’elusione.
     
    A tal proposito, la Corte evidenzia che l’art. 20 del DPR 131/86 è norma che non configura una “disposizione antielusiva”, per cui il richiamo all’art. 37-bis del DPR 600/73 non è pertinente.
     
    Pertanto  non essendo essenziale l’intento elusivo, non possono neppure rilevare le condizioni procedimentali prescritte nell’ambito della disciplina di cui all’art. 37-bis.
     
    L’art. 20 del DPR 131/86 non è, quindi, soltanto una norma interpretativa degli atti registrati, ma anche una disposizione intesa a identificare l’elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, il quale è dato dall’oggetto dell’operazione complessivamente intesa (cfr. Cass. n. 2713/2002).
     
    Ai fini dell’imposta di registro, pertanto, la messa in atto di diverse operazioni negoziali miranti a realizzare, attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo, comporta comunque, per espressa previsione normativa, una sola qualificazione giuridica dell’operazione complessiva e la sottoposizione a imposta di registro in base alla natura dell’effetto giuridico finale.
     
    Ciò che rileva  non è tanto ciò che le parti hanno scritto, ma cosa le stesse hanno voluto  effettivamente realizzare . 
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link