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Unico: ultimo giorno per pagare senza maggiorazione

  • di Luigi Mondardini

    Scade oggi il termine per i contribuenti soggetti a studi di settore e gli altri (come i minimi/forfettari) ammessi alla proroga.

    I versamenti eseguiti da domani fino al 20 agosto dovrà, invece, aggiungere lo 0,40 per cento. 
     
    Il DPCM 9 giugno 2015 ha previsto il rinvio dal 16 giugno al 6 luglio 2015 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi per i contribuenti per i quali sono stati approvati gli studi di settore. 
     
    Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi.
     
    La proroga interessa inoltre i contribuenti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (c.d. “minimi”) e coloro che hanno aderito al nuovo regime “forfetario”.  
     
    Inoltre sono compresi i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, ossia i soci di società di persone, gli associati, i collaboratori di imprese familiari, nonché i soci di SRL che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale.
     
    Le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio non possono beneficiare della proroga e devono effettuare i versamenti entro il 16.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%). 
     
     
    Sono interessati tutti i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni 2015 :
    - Irpef (comprese le addizionali),
    - Ires, Irap, saldo Iva 2014 (per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico)
    - le imposte sostitutive (es cedolare secca), patrimoniali (Ive e Ivafe)
    - i contributi previdenziali Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle gestioni separate 
    - il diritto camerale. 
     
     
    Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere effettuati con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
     
    La maggiorazione stessa dovrà essere versata insieme all'imposta e andrà calcolata sull'importo dovuto al netto degli eventuali crediti scomputabili, cioè sul residuo  si calcola la maggiorazione.
     
    In caso di compensazione totale, con presentazione di F24 a zero, non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione. 
    La maggiorazione dello 0,40% va considerata come interesse passivo e in quanto tale è deducibile dal reddito d'impresa.
     

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